Adempimenti

Auto strumentali intraUe, domande di immatricolazione alle Entrate con gli originali

di Giovanni Parente

La richiesta di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli acquistati in un altro Stato membro dell’Unione europea vanno presentate esclusivamente alle Direzioni provinciali delle Entrate territorialmente competenti in virtù del domicilio fiscale del contribuente alla data di deposito dell’istanza. A precisarlo è il provvedimento 84332/2018 delle Entrate di ieri che recepisce le novità introdotte dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti datato 26 marzo 2018 e in vigore dallo scorso 5 aprile che fissa nuove regole per stringere ulteriormente il cerchio intorno alle frodi Iva. Un obbligo che «risponde all’esigenza di agevolare e semplificare le attività di controllo connesse alla lavorazione delle istanze», come si legge in motiovazione. Allo stesso tempo, viene richiesta «l’esibizione in originale» della «documentazione per gli acquisti di auto strumentali all’attività d’impresa o professionale e rientranti nel regime Iva del margine e l’acquisizione, da parte della Direzione provinciale territorialmente competente, della copia conforme» nell’ottica di contrastare la contraffazione. Ma vediamo nel dettaglio.

La competenza territoriale

Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia seguono la regola della competenza territoriale:

•l’istanza per la comunicazione al centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti degli estremi identificativi di auto e moto usati, per permettere l’immatricolazione con esclusione del versamento dell’Iva con il modello «F24 Elide», se acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni da operatori residenti in altri Stati membri Ue e rientranti nel regime di Iva del margine;

•l’istanza per la comunicazione al Ced degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli, per permettere l’immatricolazione con esclusione del versamento dell’Iva tramite il modello «F24 Elide», se acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni da operatori residenti in altri Stati membri dell’Ue, e che vengono utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa;

•l’istanza di validazione di un versamento effettuato con il modello «F24 Elide» per un importo insufficiente o incongruente;

•l’istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con modello «F24 Elide» per un importo corrispondente all’imposta calcolata secondo l’aliquota Iva agevolata per i casi in cui l’intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all’agevolazione.

Richieste di correzione del numero telaio presso ogni ufficio

Meno vincoli e possibilità di presentazione presso gli uffici di qualunque direzione provinciale dell’Agenzia per le richieste di correzione del numero di telaio sbagliato del veicolo indicato sul modello «F24 Elide», che ha determinato un mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario prevista dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dello scorso 26 marzo.

L’Agenzia chiede gli originali

Il provvedimento chiede l’obbligo di esibire la documentazione in originale presso la direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate territorialmente competente, per le richieste di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria acquistati in regime di Iva del margine o per essere utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa o professionali. Oltre a questo viene richiesta l’attestazione dell’effettiva strumentalità del mezzo.

La direzione provinciale delle Entrate competente acquisisce una copia della documentazione presentata. Dopo aver accolto la richiesta,trasmette al Ced del dipartimento per i Trasporti i dati del veicolo (come il numero di telaio), in modo da consentire l’immatricolazione anche senza il versamento anticipato dell’Iva con il modello «F24 Elide».

Agenzia delle Entrate, provvedimento 84332/2018

Dm Infrastrutture e trasporti, 26 marzo 2018

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