Adempimenti

Autodichiarazione aiuti Covid, correzioni solo entro i termini

Il webinar organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti sul termine del 30 novembre. Adempimento obbligatorio anche per le imprese cessate prima della scadenza

L’autodichiarazione degli aiuti Covid si può correggere solo nei termini di presentazione a differenza della dichiarazione dei redditi che può essere emendata anche successivamente. La presentazione è obbligatoria per tutti i soggetti che hanno fruito di aiuti del regime “ombrello” con conseguente rischio recupero se venisse omessa.

Questi sono alcuni degli importanti chiarimenti che l’agenzia delle Entrate ha fornito nel corso del webinar del 10 novembre organizzato dal Cndcec ed in cui sono state affrontate alcune questioni relative alla compilazione dell’autodichiarazione che le imprese dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre.

Correzioni

Il differente meccanismo previsto per la correzione e l’intreccio dei due adempimenti dichiarativi (autodichiarazione aiuti Covid e dichiarazione dei redditi) produce, come chiarito anche dall’agenzia delle Entrate, degli importanti effetti operativi che gli operatori economici devono considerare al momento della presentazione.

Si pensi al caso di un soggetto che ha già presentato l’autodichiarazione Covid ordinaria indicando tutti gli aiuti ricevuti, ma avrebbe potuto presentare quella semplificata fleggando solo il quadro «ES» e non compilando il quadro A Sezione I e II. In tal caso sarebbe preferibile ripresentare una autodichiarazione semplificata entro il termine del 30 novembre che sostituisce quella ordinaria. Trattandosi infatti di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, passibile di conseguenze penali, è opportuno ridurre al minimo la compilazione dell’autodichiarazione Covid restringendo le possibilità di errori anche in considerazione del fatto che dopo il 30 novembre non è più correggibile. In tal caso è vero che sarebbe necessario inserire i singoli aiuti in dichiarazione dei redditi/Irap ma un errore nel modello dichiarativo non genera conseguenze penali ed è sempre ravvedibile con una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di presentazione.

Un altro caso potrebbe riguardare il soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2020 e ha errato a indicare un aiuto del regime ombrello o ha omesso la sua indicazione nel quadro RS. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione dell’autodichiarazione Covid ordinaria con l’indicazione nel quadro A Sezione I di tutti gli aiuti del regime ombrello ricevuti (anche quelli del 2020) non sana la dichiarazione dei redditi 2020. Il soggetto, pertanto, dovrà comunque presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi 2020 nella quale correggere il quadro RS.

Un ulteriore chiarimento fornito durante l’evento riguarda l’alternatività dei dati indicati nel quadro A dell’autodichiarazione Covid rispetto ai dati da indicare nel quadro RS della dichiarazione dei redditi 2021. Sembrerebbe che nel quadro RS gli aiuti presenti nel quadro A non devono essere indicati.

Impresa cessata

Importante il chiarimento delle Entrate con riguardo alle imprese cessate prima del 30 novembre che, durante il biennio 2020-2021, hanno fruito di aiuti Covid rientranti nel regime “ombrello”. Ricadrebbe anche su tali soggetti, ormai estinti, l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione Covid con l’indicazione degli aiuti ricevuti nel quadro A. La base giuridica di questo adempimento sarebbe da ricercare, tra l’altro, nell’ultrattività quinquennale, operante nei soli confronti dell’Amministrazione finanziaria ed ai soli fini accertativi o di riscossione, degli effetti dell’estinzione della società introdotto dall’articolo 28 del Dlgs 175/2014. L’obbligo di presentazione ricadrebbe sull’ultimo liquidatore e/o rappresentante legale ed il riversamento potrebbe ricadere sui vecchi soci.

Riversamento con altri aiuti

L’agenzia delle Entrate ha infine confermato la possibilità di riversare gli aiuti in eccesso scomputandoli da altri aiuti concessi successivamente. In tal caso vi sono già alcune specifiche autodichiarazioni che lo prevedono (si vedano i contributi per il wedding ex articolo 1-ter del Dl 73/2021 o credito esenzione Imu turismo ex articolo 22 del Dl 21/2022) ma tale possibilità dovrebbe essere estesa anche ad altre tipologie di aiuti fiscali. L’auspicio è che si possa operare anche con agevolazioni ed aiuti di natura diversa rispetto a quella fiscale.

In sintesi

Obbligo di presentazione senza eccezioni

Tutti gli operatori economici e gli enti non commerciali che hanno ricevuto gli aiuti del regime “ombrello” (art. 1 comma 13 del Dl 41/2021) devono presentare entro il 30 novembre l'autodichiarazione. Questo obbligo riguarda anche i soggetti che, avendo ricevuto uno dei predetti aiuti nel 2020 e/o 2021, risultino cessati prima della data di presentazione della comunicazione. La non presentazione potrebbe generare una richiesta di recupero dell'aiuto da parte della Commissione europea.

Correzione dell'autodichiarazione

la presentazione di una autodichiarazione con dati errati o omessi può essere regolarizzata solo entro il termine del 30 novembre del 2022 (correttiva nei termini). In questo caso la seconda dichiarazione sostituisce integralmente la precedente. Questa forma di correzione può essere particolarmente utile per chi ha già presentato l'autodichiarazione senza fruire della possibilità di presentarla in forma semplificata (ES). Utilizzando la semplificata tutti gli aiuti fruiti dovranno essere indicati nel quadro RS delle relative dichiarazioni dei redditi.

Dimensione dell'impresa

La dimensione dell'impresa (micro, piccola, media e grande), in materia di aiuti di Stato ha una particolare importanza per determinare l'ammontare, la tipologia dell'aiuto fruibile o le condizioni di fruibilità. Tale dimensione si determina sulla base della raccomandazione 2003/361/CE. Per tale calcolo si fa riferimento a soglie finanziarie (fatturato e bilancio annuo) e occupazionali, da riferirsi non solo all'impresa singolarmente considerata, ma anche in relazione a società ad essa associate e collegate.

Splafonamento con compensazione

Il soggetto che ha ricevuto gli aiuti di stato Covid in misura superiore ai limiti imposti dalla sezione 3.1 del Temporary framework (comunicazione della commissione UE del 19 marzo 2020 n 1863) avrà la possibilità di scegliere se restituirli ovvero se compensarli con altri aiuti che deve ancora percepire. La compensazione non riguarda solo gli aiuti fiscali, ma anche misure gestite da altre amministrazioni a condizione che tali aiuti lo prevedano espressamente

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