Adempimenti

Autodichiarazione aiuti Covid con riversamento flessibile

Pubblicate le Faq delle Entrate sulla scadenza del 30 novembre. Nel Tax credit locazione la data di maturazione è quella di pagamento

di Giorgio Gavelli

Le imprese che – anche a livello di «impresa unica» (regolamento UE n. 1407/2013) – hanno ecceduto il limite della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo UE sugli aiuti di Stato per il primo periodo di vigenza (800.000 euro dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 per le imprese operanti in settori diversi da quelli agricolo e della pesca), possono allocare l’eccedenza nella Sezione 3.12 (sussistendone le condizioni) anche per gli aiuti ricevuti prima del 13 ottobre 2020, data a partire dalla quale ha avuto effetto la modifica al Quadro che ha introdotto la predetta Sezione 3.12. E, limitatamente agli aiuti del regime «ombrello», la scelta su quale componente dell’impresa unica è chiamata al riversamento è tendenzialmente libera, capienza permettendo.

Sono due delle risposte rese disponibili sul sito dell’agenzia delle Entrate con riferimento alla autodichiarazione prevista dai commi 14 e 15 dell’articolo 1 del decreto legge 41/2021 e in scadenza il prossimo 30 novembre. Le Faq pubblicate riprendono quelle fornite nel corso del webinar organizzato dal Cndcec lo scorso 10 novembre (si veda lo speciale «Aiuti Covid, ecco cosa cambia con l’autodichiarazione semplificata»), ma aggiungono altre interessanti risposte che possono essere di aiuto per la corretta attuazione di questo complesso adempimento.

Il tema della data in cui l’aiuto è stato meso a disposizione del beneficiario – essenziale per il corretto calcolo dei limiti – è stato affrontato con riferimento al caso più complesso, vale a dire quello dei crediti d’imposta, e in particolare del tax credit locazione. Si ricorderà che per questi bonus la data di concessione dell’aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:

• data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30 giugno 2022;

• data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come: data della maturazione; data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente; data di presentazione del modello F24.

Per il tax credit locazione, la «data di maturazione» è particolarmente difficile da individuare, poiché il credito si riferisce ai canoni maturati in determinate mensilità, ma può essere fruito solo a seguito del pagamento dei relativi importi, che ovviamente interviene in un secondo momento. L’Agenzia chiarisce che, se si sceglie il criterio della «data di maturazione», occorre fare riferimento a quella di pagamento del canone. Viene ribadito che la data della dichiarazione dei redditi può essere considerata solo se presentata anteriormente al 30 giugno 2022, così indirettamente confermando che tale riferimento temporale non è slittato al 30 novembre per effetto della proroga.

Sono forniti chiarimenti anche sul tema della scelta degli eventuali aiuti da riversare. In presenza, ad esempio, di esonero dal versamento Irap e «decontribuzione Sud» (aiuto rientrante nella Sezione 3.1 fruito successivamente), in considerazione del fatto che il beneficio Irap sarà registrato nel Registro nazionale aiuti (Rna) nell’anno successivo a quello di dichiarazione, l’impresa può avvalersi dell’autodichiarazione per riallocare lo splafonamento attingendo proprio dal beneficio Irap. Sulle modalità di restituzione in presenza di “altri aiuti” diversi da quelli del regime ad ombrello, la Faq richiama una certa flessibilità di approccio, che fa ben sperare.

Infine, viene confermato che le agevolazioni Imu (pur rientrando nella Sezione 3.1 del TF ed in particolare nel «regime ombrello») non vanno indicate nel rigo RS401 del modello Redditi, in quanto aiuti non gestiti dall’agenzia delle Entrate.

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