Imposte

Autonomi Inps, l’esonero contributivo si applica sugli acconti del 2021

Rimborsabili gli importi versati prima del via libera all'agevolazione. Requisiti da calcolare sul reddito da lavoro invece che su quello complessivo

di Antonello Orlando

Il 2021 offre un parziale esonero contributivo, pari a un massimo 3.000 euro, a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’Inps o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti (si veda articolo a fianco). Infatti la Legge di Bilancio 2021 (la 178/2020) all’articolo 1, comma 20, ha istituito un fondo specifico con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro. Il decreto Sostegni (articolo 3) ha poi aumentato di 1,5 miliardi tale accantonamento, portando le risorse complessivamente a 2,5 miliardi di euro.

Per l’attuazione di questa agevolazione la legge di Bilancio ha previsto un decreto attuativo da emanarsi entro l’inizio di marzo, a opera del ministero del Lavoro con il Mef, per specificare i criteri e le modalità di concessione dell’esonero. Il ministro Andrea Orlando settimana scorsa ha effettivamente firmato tale decreto, ora in attesa di pubblicazione.

La platea degli ammessi all’esonero contributivo, all’interno delle gestioni Inps, è indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera A del decreto ministeriale non ancora pubblicato e consiste nei lavoratori iscritti alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo -non occasionale- (articolo 53 del Tuir) iscritti alla gestione separata Inps, inclusi lavoratori soci e componenti di studi associati.

Per gli iscritti alle gestioni Inps che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i requisiti di accesso all’esonero consistono in un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e in un reddito complessivo di lavoro (o comunque derivante dall’attività che soggetta a contribuzione della gestione Inps) nel 2019 non superiore a 50.000 euro. Il decreto ministeriale, sotto questo aspetto, delimita il concetto più esteso di «reddito complessivo» dell’articolo 8 del Tuir (contenuto nel comma 20 della legge 178/2020) che avrebbe incluso anche i redditi afferenti ad altre categorie.

Per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata il decreto rimanda al quadro RR della dichiarazione dei redditi da presentarsi entro il prossimo 31 luglio (data di scadenza della domanda di esonero) o, nel caso dei coltivatori, alle risultanze reddituali delle attività agricole che emergano dalla stessa dichiarazione. I limiti reddituali non sono però applicabili a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020. Per tutti è invece richiesta l’assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità), fermo restando che l’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti a Inail.

La dotazione finanziaria dell’esonero contributivo parziale per gli iscritti alle gestioni speciali degli autonomi e a quella separata è di 1,5 miliardi di euro ed è disciplinata dai criteri di assegnazione contenuti nell’articolo 2 del decreto. In particolare, per gli iscritti alle gestioni speciali (tra cui artigiani e commercianti) l’esonero si applica sulla contribuzione di competenza 2021, al netto di qualsiasi altra agevolazione contributiva; l’esonero si applica al titolare della posizione per un totale dato dalla somma dell’importo dei contributi esonerabili per ciascun lavoratore, collaboratore o familiare coadiutore applicando per ciascuno il massimale di 3.000 euro, parametrato ai mesi di attività del singolo lavoratore per le sole rate contributive di competenza del 2021. Il decreto specifica che l’esonero, per artigiani e commercianti, riguarda i soli contributi fissi, lasciando intendere che siano esonerabili le 3 rate di minimale (fra maggio e novembre) dovute a titolo di acconto per il 2021. Per i soggetti esonerati dal minimale, sono comunque esonerabili gli acconti 2021 in scadenza entro fine anno.

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, sono esonerabili gli acconti del 2021 da saldare entro il 31 dicembre 2021. Si specifica che, in caso di contributi esonerabili e già saldati, in caso di capienza rispetto ai fondi stanziati, sarà garantito il rimborso, anche tramite compensazione se il saldo da versare ecceda la quota ancora esonerabile.

Gli assicurati presso Inps che richiedano l’esonero dovranno risultare regolari nei versamenti contributivi e dovranno avere saldato la quota di contribuzione non oggetto di esonero.

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