Controlli e liti

Autoriciclaggio con più flessibilità

di Giovanni Negri

L’autoriciclaggio scatta anche se il reato presupposto è prescritto. O provato solo in base alla logica. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza n. 42052 della seconda sezione penale depositata ieri. La Corte ricorda, facendo riferimento anche a precedenti pronunce che, quando si procede per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, non è necessario che l’esistenza del reato presupposto sia stata accertata da una condanna passata in giudicato, «essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste».

Nel dettaglio, la Cassazione prosegue chiarendo che la circostanza che alcuni dei reati presupposti non fossero ancora oggetto di indagini preliminari, in assenza della iscrizione al Registro delle notizie di reato, o che comunque per alcuni di questi fossero in corso semplici indagini preliminari, non ha effetti sulla possibilità di procedere sul reato “a valle”. L’autorità giudiziaria può infatti dedurre l’esistenza del reato “a monte», anche solo attraverso la presenza di «prove logiche».

Nel caso esaminato, il giudice aveva correttamente ritenuto provato il delitto presupposto di furto di documenti provenienti da archivi di Stato, sulla base delle dichiarazioni convergenti degli esperti, anche se le denunce di furto erano state presentate successivamente al sequestro dei documenti.

Per quanto riguarda l’effetto di cause estintive del reato, come per esempio la prescrizione, la sentenza ricorda quanto previsto dal Codice penale per il quale quando il reato è presupposto di un altro delitto la causa che lo estingue non ha portata estensiva.

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