Adempimenti

Autorizzazioni e provvedimenti: notifiche su piattaforma online

Adesione volontaria per i soggetti pubblici. Conservazione digitale garantita attraverso il cassetto degli invii

Notifica digitale con pieno valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni verso cittadini ed imprese attraverso una piattaforma telematica gestita da PagoPa Spa. Con l’obiettivo di ridurre i costi e di diminuire i contenziosi legati ai vizi della notifica stessa, l’articolo 26 del Dl Semplificazioni (Dl 76/2020), come convertito in legge, disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma per la notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni.

La specifica disciplina, analogamente ad altre misure contenute nel decreto-legge, risulta caratterizzata dalla evidente volontà di semplificare, per quanto possibile, meccanismi complessi, quali quelli della notifica di atti amministrativi, avvalendosi delle potenzialità offerte dagli strumenti telematici, compresi i meccanismi di blockchain, ed assicurando allo stesso modo quelle caratteristiche di autenticità, immodificabilità, reperibilità ed integrità dell’atto indispensabili per la validità degli atti. Abbattere le spese vive di stampa cartacea e di spedizione degli atti, garantire la certezza dell’avvenuta notifica riducendo anche le tempistiche di consegna rappresentano indubbiamente elementi da considerare per le Pa per aderire alla piattaforma.

Va infatti segnalato come l’adesione sia prevista al momento su base volontaria, sia per le amministrazioni che per i destinatari degli atti. Per cittadini e imprese, allo stesso modo, l’autenticazione alla piattaforma tramite le credenziali Spid o la Cie (Carta d’identità elettronica), assicura la certezza di ricevere atti e provvedimenti, non necessariamente e non solo impositivi, senza incorrere in eventuali mancati recapiti, e rafforzando la propria confidenza nei tempi di risposta delle amministrazioni e nella completa e continuativa accessibilità agli atti in qualsiasi luogo e momento come depositati presso il proprio «cassetto notifiche» così da potere ritirare direttamente l’atto ed effettuare eventuali pagamenti, ove necessari.

Perimetro soggettivo

Possono aderire alla piattaforma di notifica tutte le amministrazioni pubbliche, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio delle attività agli stessi affidati, anche gli altri soggetti preposti all’accertamento e alla riscossione di tributi ed altre entrate per conto degli enti locali.

Più nel dettaglio le amministrazioni sono quelle elencate all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, compresi tra gli altri istituti e scuole, aziende ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, istituzioni universitarie e Camere di commercio, oltre alle aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Quanto invece ai destinatari, vi rientrano i soggetti privati, e cioè persone fisiche, quelle giuridiche, enti, associazioni, nonché i soggetti pubblici quanto i residenti o con sede legale in Italia oppure che risiedono all’estero ma che sono titolari del codice fiscale, oltre a loro eventuali delegati ad accedere alla piattaforma. Il controllo e la gestione della piattaforma sono affidati a PagoPa Spa la quale può affidare, in tutto o in parte, lo sviluppo a Poste Italiane Spa e cioè all’attuale fornitore del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale.

Perimetro oggettivo

Oggetto di notifica digitale tramite piattaforma possono essere atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni delle pubbliche amministrazioni con esclusione degli atti del processo civile e penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile, nonché i provvedimenti e le comunicazioni ad essi connessi.

Non possono essere notificati con tale modalità neppure gli atti delle procedure di espropriazione forzata, a meno che non si tratti degli avvisi contenenti l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, per il caso di inutile decorso del termine decorrente dalla notifica della cartella di pagamento e delle comunicazioni preventive trasmesse all’agente della riscossione al proprietario dell’immobile con l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca sugli immobili del debitore.

Non possono essere notificati neppure gli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque gli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, nonché i provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.

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