Adempimenti

Autotrasporto, deduzioni confermate (ma in ritardo)

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Deduzioni forfettarie invariate per gli autotrasportatori nel modello redditi 2017.

Con un comunicato stampa diffuso ieri l’agenzia delle Entrate ha confermato nella stessa misura prevista lo scorso anno, i valori delle deduzioni forfetarie per le spese di trasferta spettanti agli autotrasportatori.

Si tratta delle deduzioni applicabili per il periodo d’imposta 2016 agli esercenti l’attività di autotrasporto conto terzi (è escluso il conto proprio) in regime di contabilità semplificata o in ordinaria per opzione, in relazione ai trasporti effettuati personalmente dal titolare della ditta individuale o dai soci di società di persone.

Le deduzioni in questione non sono fruibili, invece, né dai soci di società di capitali, né dai collaboratori/coadiutori dell’impresa familiare. L’ammontare delle deduzioni applicabili nel modello Redditi 2017 è pari a quelle previste per il periodo d’imposta 2015. In particolare:

•per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (entro e oltre regione) è prevista una deduzione forfetaria di 51 euro;

•per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria di 17,85 euro (35% di quella spettante per i trasporti oltre il territorio comunale).

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

Resta invariata anche per quest’anno, la possibilità di recuperare, tramite compensazione in F24, i contributi versati al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile.

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017 (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”, che rientrava già tra quelli per i quali sussisteva l’obbligo di invio del modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia, pena lo scarto dell’operazione di versamento, ed è ora incluso nell’allegato 2 alla risoluzione 68/E/17.

Non si può non evidenziare come il comunicato stampa uscito ieri sia stato reso noto oltre la prima scadenza utile per il versamento delle imposte senza maggiorazione. Per i pochi contribuenti che dovessero aver già pagato “fidandosi” delle deduzioni dello scorso anno non ci sono problemi, poiché gli importi e le modalità sono le stesse previste per l’annualità 2015. Per tutti gli altri, non resta che procedere con i conteggi e andare a versare con maggiorazione al 31 luglio prossimo. Certo è che sarebbe stato lecito attendersi una deroga per pagare l’importo dovuto senza l’incremento dello 0,4%, visto la scelta obbligata che i contribuenti hanno dovuto subire.

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