Controlli e liti

Autotrazione, sì al bonus sul gasolio omesso nel quadro RU

Per la Ctp Milano 111/20/21 ha natura meramente formale e non può determinare il disconoscimento del credito

di Marco Nessi e Roberto Torelli

L’omessa indicazione dell’agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori nel quadro RU del modello Unico SC/2016 ha natura meramente formale e, pertanto, non può determinare il disconoscimento della spettanza del credito. E' questo il principio espresso dalla Ctp di Milano nella sentenza 1112/20/21 depositata in data 10 marzo 2021 (presidente e relatore Centurelli).

Nel caso esaminato, a seguito di controllo ex articolo 36-bis Dpr 600/73 operato dall’ufficio sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2015, nei confronti di una società esercente l’attività di autotrasporto veniva notificata una cartella di pagamento indicante l’indebito utilizzo del credito d’imposta derivante dall’agevolazione sul gasolio per autotrazione (ex articolo 6, Dlgs 26/2007).

A fronte di questa notifica, la società resisteva in giudizio, e rilevava l’illegittimità della cartella evidenziando che, nel caso specifico, la spettanza del credito in esame era stata riconosciuta dall’agenzia dei Monopoli e delle Dogane mediante il rilascio di un’apposita attestazione.

Pertanto, secondo la società, l’agenzia delle Entrate disponeva di tutti gli elementi per verificare il corretto utilizzo del credito, tale per cui la violazione commessa non poteva che essere di natura meramente formale. Al contrario, secondo l’agenzia delle Entrate, la mancata compilazione del quadro RU non poteva considerarsi una violazione meramente formale ma sostanziale, in quanto tale da precludere all’ufficio la possibilità di esercitare il potere-dovere di controllo in ordine alla spettanza del credito poi compensato.

Il collegio giudicante ha accolto il ricorso della società. Preliminarmente è stato sottolineato che, nella vicenda in esame, nessuna contestazione era stata mossa dall’ufficio circa l'effettiva sussistenza del credito d’imposta che, pertanto, doveva ritenersi pacifica. Inoltre, la normativa relativa all’agevolazione sul gasolio per autotrazione prevede la presentazione di un’apposita istanza all’agenzia dei Monopoli e delle Dogane, ma non stabilisce ipotesi decadenza nei casi di mancata indicazione del credito maturato nella dichiarazione dei redditi.

Il tutto è coerente con l’orientamento espresso dalla circolare n. 13/E/2017 che, in materia di credito d’imposta per ricerca e sviluppo, conferma la natura meramente formale della violazione commessa suscettibile di essere sanata mediante presentazione di dichiarazione integrativa nei termini e che, in caso di scadenza di tali termini, giustifica solo l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997), ovvero da 250 a 2.000 euro, ma non la perdita del credito. Da qui l’intangibilità del credito utilizzato in compensazione per cui la mancata compilazione del quadro RU è passibile solo di sanzione in misura fissa.

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