Autotutela facoltativa, il rigetto dell’istanza non può essere impugnato
I giudici della Cgt di Caserta non hanno assimilato l’esito del riesame a un rifiuto espresso, a cui invece la legge riserva la tutela giurisdizionale
È inammissibile il ricorso contro il provvedimento di rigetto emesso all’esito del riesame dell’istanza di autotutela. Questo perché il legislatore non ha previsto l’impugnabilità dell’esito del riesame ma soltanto l’eventuale rifiuto, espresso o tacito, sull’istanza di autotutela qualora ricorrono le ipotesi di cui all’articolo 10 quater e quinquies della legge 212/2000.
A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia di primo grado di Caserta con la sentenza 3034 del 15 luglio.
Tra obbligo e facoltà
L’attuazione della...