Contabilità

Avviamenti e marchi: boomerang rivalutazioni

La deduzione su 18 anni passa da un’imposta sostitutiva più alta che però riduce le riserve di patrimonio netto

La manovra di bilancio conferma il totale dietrofront rispetto alle rivalutazioni e riallineamenti di marchi e avviamenti che la legge 178/20 aveva consentito. L’inasprimento colpisce quegli intangible che hanno generato i maggiori problemi di gettito per il bilancio dello Stato. Ma senza considerare gli impatti che questa inversione potrà generare sui bilanci delle imprese.

Ricordiamo che l’articolo 110 del Dl 104/20 aveva consentito una misura di rivalutazione e riallineamento particolarmente conveniente, prevedendosi una sostitutiva del 3 per cento. Ciò ha consentito di pianificare interventi di rafforzamento patrimoniale dei bilanci ad un costo contenuto (rivalutazione) o di eliminazione del doppio binario fra valori civilistici e fiscali (riallineamento) utili in una logica post Covid. La misura è stata amplificata poi dalla legge di bilancio per il 2021 che l’ha estesa (comma 8-bis) all’avviamento e alle altre attività immateriali. Su questo era intervenuto anche l’importante chiarimento dell’interpretativo Oic 7 (paragrafo 5) che consentiva la rivalutazione dei beni immateriali giuridicamente tutelati indipendentemente dal fatto che fossero stati spesati a conto economico piuttosto che capitalizzati. Di qui con la campagna dei bilanci 2020 si è assistito ad un ricorso massiccio a rivalutazioni e riallineamenti, soprattutto di questi intangible.

Adesso il testo della norma inserita nella manovra, che non ha subito modifiche nell’iter parlamentare, prevede che per l’ammortamento di marchi e avviamenti si passi da una deduzione di un diciottesimo ad una di un cinquantesimo. E con questo inasprimento chiaramente la convenienza dell’operazione scema. Tanto più che la norma prevede degli effetti anche in caso di minusvalenze da cessione (o ipotesi simili) e ciò anche in capo al soggetto avente causa. Una prima alternativa consiste nel mantenere la deduzione ad un diciottesimo pagando la sostitutiva dell’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir al netto del 3% già versato, quindi in misura pari al 9%, 11% o 13 per cento. Ma anche qui la convenienza non appare esserci. In alternativa è possibile revocare la disciplina fiscale della misura ricevendo indietro il 3% versato, con modalità rimesse ad un futuro provvedimento. Ma senza prevedere nulla sotto il profilo civilistico.

Il quadro bilancistico per le imprese non appare lineare, proviamo a vederne qualche effetto. Esiste di sicuro un tema di Dta (imposte anticipate). Un soggetto Oic che continua a dedurre in cinquantesimi a fronte di un ammortamento in 5, 10 o 18 anni difficilmente potrà stanziare le anticipate sulla temporanea indeducibilità dei maggiori ammortamenti. Un soggetto Ias che abbia riallineato un avviamento e abbia stanziato le Dta per le future (maggiori) deduzioni faticherà a mantenerle dato l’orizzonte temporale troppo allungato. L’eliminazione dovrebbe comportare una riduzione di patrimonio netto.

Chi decidesse poi di pagare la maggior sostitutiva per mantenere la deduzione ad un diciottesimo, si troverebbe con un’imposta sostitutiva che decurta comunque le riserve di patrimonio netto.

Chi dovesse decidere di revocare solo fiscalmente la rivalutazione, si troverebbe con un doppio binario che richiede lo stanziamento di imposte differite passive, sempre a riduzione del patrimonio netto. Mentre la revoca del riallineamento dovrebbe comportare l’iscrizione delle differite passive a conto economico. Per la rivalutazione avrebbe più senso stornare l’intera operazione effettuata, con buona pace del maggior equity che si perde, ma senza dover iscrivere alcuna differita passiva che in ogni caso lo ridurrebbe. Le complicazioni come si vede non mancano.

LE DIFFERENZE

Com’era

Nei bilanci 2020 si è assistito all'utilizzo della rivalutazione (per i soggetti Oic) o del riallineamento (per soggetti Oic e Ias) di alcuni intangibili (marchi e avviamenti) a fronte di una sostitutiva del 3% che consentiva di dedurre quote in diciottesimi. Ciò per i beni immateriali giuridicamente tutelati indipendentemente dal fatto che fossero stati spesati o capitalizzati (Oic 7). La rivalutazione per i soggetti Oic ha comportato un incremento di patrimonio netto e un miglioramento dei ratios patrimoniali. Oic e Ifrs adopter hanno utilizzato il riallineamento per eliminare i doppi binari

Come sarà

La legge di bilancio 2022 prevede che la deduzione passi ad un cinquantesimo. Oppure si può mantenere un diciottesimo pagando in più il 9%, l’11% o il 13%. In alternativa si può revocare fiscalmente la misura ma senza che siano previsti gli effetti contabili. L’eliminazione delle imposte anticipate stanziate riduce la consistenza patrimoniale dei bilanci. Si elimina in toto l’incremento di patrimonio netto se si cancella contabilmente l’operazione di rivalutazione. Tuttavia anche le differite passive in caso di revoca solo fiscale comportano un forte decremento di patrimonio netto

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