Controlli e liti

Avviamento negativo rilevante per l’imposta di registro

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di Antonio Iorio

È illegittimo calcolare l'imposta di registro non considerando l’avviamento negativo: se l’azienda non è in grado di produrre utili negli esercizi successivi alla compravendita, è corretto ridurre il prezzo delle perdite presunte.

Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 979 depositata ieri.

Una società presentava un’istanza di rimborso per l’imposta di registro pagata sull’acquisto di un ramo di azienda, poiché calcolata solo sull’attivo patrimoniale, senza considerare il valore negativo dell'avviamento.

L’ufficio negava la restituzione delle somme e, tale provvedimento, veniva confermato anche dal giudice di merito cui si era rivolta la società.

Avverso la decisione, la contribuente ricorreva in Cassazione, lamentando un’errata applicazione della norma.

La Suprema corte, in accoglimento del ricorso, ha innanzitutto rilevato che l’avviamento rappresenta l’attitudine volta a conseguire risultati economici diversi da quanto si conseguirebbe sfruttando singolarmente i beni che compongono l'azienda stessa.

Allo stesso modo però, nell’ipotesi in cui l’aspettativa negli esercizi successivi alla cessione sia di risultati negativi, è corretto considerarli nella fissazione del prezzo, rendendo così più appetibile il complesso.

Ai fini dell’imposta di registro, la norma non esclude che tale elemento negativo possa incidere per la determinazione della base imponibile, poiché va individuata nel valore venale in condizioni di libero mercato e, solo considerando le possibili perdite, è probabile determinare un valore più rispondente alla realtà.

Peraltro, nella pronuncia sono stati richiamati i principi affermati nella risoluzione 184/07 dell’Agenzia secondo i quali l’avviamento negativo è ben diverso dalle passività risultanti dalle scritture obbligatorie: queste ultime infatti, sono già prodotte, mentre le perdite future sono solo ipotesi riferite ai presumibili risultati degli esercizi successivi alla compravendita.

Tali risultati negativi vanno però quantificati sulla base di fattori ragionevoli e verificabili e devono trovare poi evidenza nel bilancio del cessionario mediante predisposizione di un accantonamento in fondo rischi ed oneri futuri, volto proprio a fronteggiare tali perdite.

In conclusione, quindi, la Cassazione rileva che il fondo rischi dovrà concorrere fino al suo esaurimento a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura conseguiti nell’arco temporale delineato dal piano e non potrà comunque diventare strumento di pianificazione fiscale o di utilizzo arbitrario.

Cassazione, sentenza 979/2018

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