Controlli e liti

Avvisi bonari e aiuti Covid-19, autodichiarazione entro il 31 dicembre per la sanatoria

Deroga sulla scadenza se la comunicazione di irregolarità arriva tardi. La definizione agevolata riguarda le partite Iva attive al 23 marzo di quest’anno

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Con il provvedimento 275852/2021 del 18 ottobre, l’agenzia delle Entrate detta le regole per i contribuenti che intendono fruire della cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive sulle comunicazioni di irregolarità, meglio noti come avvisi bonari, che saranno emessi con riferimento agli anni 2017 e 2018. La norma è volta a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nel 2020 a seguito degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid. Per questi contribuenti è possibile definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.

L’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final.

L’autodichiarazione

Per attestare il rispetto di limiti e condizioni in questione, i contribuenti devono presentare un’autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui la proposta di definizione non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si esegue il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

La sanatoria

La norma prevede una definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta a seguito dell’emergenza Covid 19 con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018 riguarda i contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari del 2020 rispetto al volume d’affari del 2019, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d’imposta 2020, cioè entro il 30 aprile 2021.

Per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, quali, ad esempio, i contribuenti con prestazioni esenti Iva o i contribuenti in regime forfetario, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020, cioè, di norma, entro il 30 novembre 2021.

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