Adempimenti

Avvisi bonari senza sospensione. Rate delle cartelle rinviate a giugno

Nessuno stop per i pagamenti degli avvisi bonari. Sospensione anche per rate delle cartelle

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Avvisi bonari, rateazioni degli accertamenti e procedimenti di adesione sono ignorati dal decreto.

Avvisi bonari
Tra le principali dimenticanze ci sono gli avvisi bonari. Anche le norme “residuali” non includono tali provvedimenti. Gli articoli del decreto relativi agli obblighi di versamento non sono di carattere generale, poiché elencano dettagliatamente tributi, contributi eimposte sospesi.

L’articolo 62, forse di portata più generale, disciplina gli adempimenti “diversi dai versamenti”, con la conseguenza che non può riguardare l’obbligo di pagamento dell'avviso bonario. L’articolo 68 attiene, invece, la sospensione dei termini relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione e pertanto si ritengono esclusi gli avvisi bonari in quanto non sono (ancora) somme iscritte a ruolo. Infine, non possono neanche rientrare nella sospensione dell’articolo 67 il quale in via generale, disciplina tutte le attività degli Uffici (fino a ricomprendere anche quella di liquidazione). Ma la norma non riguarda obblighi del contribuente ed è esclusivamente rivolta all'amministrazione. Ne consegue che l’unica deroga a oggi disciplinata per i citati avvisi bonari riguarda il generale rinvio dal 16 al 20 marzo.

Rate cartelle e accertamenti
Nel decreto è prevista una specifica disposizione per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio. In particolare, per tali debiti il pagamento può essere eseguito «in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Ne consegue così che il contribuente dovrà versare il dovuto entro fine giugno. Tuttavia, la previsione del pagamento in un’unica soluzione desta qualche perplessità. Per cartelle ed accertamenti, infatti, in via ordinaria è possibile dilazionare il debito. È singolare quindi, che un decreto volto proprio ad agevolare i contribuenti in un momento tanto difficile, imponga il pagamento integrale, di fatto derogando una norma già presente nel nostro ordinamento che consentirebbe la dilazione. Sarebbe al limite dell’incredibile che la sospensione del pagamento comporti anche l’automatica “decadenza” delle dilazioni già avviate.

Per chi avesse già una rateazione in corso, invece, sia sulla cartella, sia per l'accertamento, sebbene il decreto non disponga espressamente, è verosimile che entro fine giugno si debba versare l'importo totale in un'unica soluzione delle sole rate scadute (e non versate) tra l’8 marzo ed il 31 maggio.

Le adesioni
Il decreto sembra aver dimenticato anche le adesioni agli accertamenti per le quali non è stata disciplinata né la sospensione legata alla procedura in sé, né dei relativi pagamenti. In concreto, quindi, nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio, le più frequenti ipotesi potrebbero riguardare le scadenze:

- dei 20 giorni per il pagamento del dovuto dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione;

- di una rata della dilazione avviata in precedenza relativa all'adesione sottoscritta.

In entrambi i casi, non sembra prevista alcuna sospensione con la conseguenza che il contribuente è tenuto al versamento rispettando gli ordinari termini.

Un’altra ipotesi frequente che appare di complicata soluzione riguarda la “pendenza” del contraddittorio con l’Ufficio al fine di valutare il possibile accordo. Innanzitutto, per tutti gli uffici sono sospese le attività fino al 31 maggio, con la conseguenza che presumibilmente anche i contraddittori saranno rinviati oltre tale data. Ma la disposizione non si coordina con la sospensione per l’impugnazione degli atti prevista per i contribuenti fino al 15 aprile (che di sicuro riguarda pure di fatto il procedimento di adesione potendosi giungere alla definizione fino allo spirare dei termini di impugnazione). In concreto ciò comporterà che se l’interessato prima del 15 aprile non avrà una proposta dell’Ufficio da valutare in contrapposizione al ricorso, prudenzialmente impugnerà l’atto.

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