Adempimenti

Avvisi bonari, tempi più lunghi per sanare gli anni 2017 e 2018

Ammesso anche chi ha un periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare. Si attende il modello di autocertificazione

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Tempi più lunghi per la definizione agevolata degli avvisi bonari che saranno emessi per gli anni 2017 e 2018. Con il provvedimento 345838/2021 del 3 dicembre, l’agenzia delle Entrate detta i tempi e le regole per i contribuenti che intendono fruire della cancellazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive sulle comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari. A beneficiare della norma, che cancella le sanzioni e le somme aggiuntive sugli avvisi bonari, saranno i contribuenti Iva che hanno subìto una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al 2019.

Le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l’ammontare dei ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Potranno quindi accedere alla definizione anche i contribuenti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare. È inoltre previsto di considerare l’ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020, anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva per uno solo dei due periodi. Lo stesso provvedimento riporta un allegato nel quale sono indicati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire l’ammontare dei ricavi e compensi relativi alle due annualità.

Il nuovo provvedimento stabilisce che i contribuenti con partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021, non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, per uno o entrambi i periodi d’imposta 2019 e 2020, accedono alla definizione agevolata, a condizione che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30% dell’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i due periodi d’imposta.

Per concedere ai contribuenti destinatari delle proposte di definizione agevolata un congruo lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dalla norma, è disposto che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello, che avverrà con successivo provvedimento, o, se il termine è più favorevole, entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme chieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.

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