Controlli e liti

Avvisi esecutivi, il ricorso contro l’estratto di ruolo chiama in causa le Entrate

La sentenza 1261/17/2020 della Ctr Lazio: la contestazione contro la pretesa non riguarda la riscossione

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di Andrea Taglioni

L’impugnazione dell’estratto di ruolo relativo all’accertamento esecutivo necessita la chiamata in causa dell’agenzia delle Entrate e non dell’ente riscossore integrando un’ipotesi di litisconsorzio necessario. L’impugnazione dell’estratto di ruolo posto a fondamento dell’accertamento esecutivo senza la notifica di un atto del concessionario, infatti, inibisce la possibilità di agire indifferentemente nei confronti di quest’ultimo e dell’ente impositore. Ad affermalo è la Ctr Lazio, con la sentenza 1261/17/2020 del 4 marzo.

La controversia fa seguito al ricorso proposto nei confronti dell’agenzia delle Entrate – Riscossione e relativo all’impugnazione dell’estratto di ruolo riguardante un avviso di accertamento esecutivo. I giudici di primo grado hanno respinto il gravame sostenendo il difetto di legittimazione passiva del concessionario.

Da qui l’appello del contribuente che, soccombente in primo grado, ha sostenuto come nel caso di specie la mancata notifica dell’atto presupposto legittimasse la chiamata o dell’ente creditore o del concessionario della riscossione.

Per risolvere la questione, i giudici hanno analizzato i fatti salienti, normativi e giurisprudenziali, che hanno portato a delineare - in maniera sempre più compiuta - i confini all’interno dei quali opera il litisconsorzio.

È stato sottolineato, rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale, che non vi è un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario qualora quest’ultimo abbia notificato almeno un atto al contribuente.

Tuttavia, l’atto presupposto presuntivamente non notificato, era riferito ad un avviso di accertamento esecutivo che, avendo avocato a se anche la funzione di titolo esecutivo e di precetto, diventa titolo per la riscossione e l’esecuzione forzata senza più la necessità preventiva della notifica della cartella di pagamento.

È proprio su questi aspetti che i giudici hanno posto l’attenzione evidenziando come, nel caso di specie, il contribuente avrebbe dovuto chiamare in causa l’Amministrazione finanziaria, essendo la contestazione sollevata con il ricorso relativa alla pretesa impositiva e non ad atti posti in essere dall’Ader, per cui il soggetto legittimato passivo era da individuarsi nell’Agenzia.

E per questo la decisione di rinviare la causa alla Commissione tributaria provinciale al fine di ripristinare e integrare il regolare contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato che è stato individuato unicamente nell'agenzia delle Entrate.

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