Controlli e liti

Avviso integrativo solo in presenza di elementi nuovi

di Antonio Zappi

La condizione indispensabile affinché le Entrate possano legittimamente emettere un avviso di accertamento integrativo, con modifica in aumento delle risultanze di un precedente atto su una medesima annualità, è la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi in epoca successiva all’emissione del provvedimento originario già notificato al contribuente.

A tali conclusioni è giunta la Cassazione, con l’ordinanza 18094/2018 depositata il 10 luglio, la quale, dichiarando inammissibile la censura proposta dal Fisco che chiedeva di far valutare diversamente in sede di legittimità l’accertamento di fatto già operato dalla Ctr, ha confermato che, in base all’articolo 43, comma 3 del Dpr 600/1973, «il presupposto per l’integrazione o modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, è costituito...dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi», con ciò, quindi, intendendosi solo fatti non noti alle Entrate all’epoca dell’emissione del primo avviso.

Nei confronti di un avvocato, il Fisco aveva dapprima accertato l’indeducibilità dei contributi unificati e poi, con successivo e separato atto, aveva ripreso a tassazione anche canoni di locazione indebitamente detratti. Il professionista campano aveva allora eccepito che, all’atto dell’emissione del primo accertamento, le Entrate fossero già a conoscenza anche degli elementi su cui si sarebbe fondato il secondo avviso, risultando, quindi, palese la violazione della norma.

Confermando le ragioni del contribuente, i massimi giudici hanno statuito che, fino alla scadenza del termine dell’accertamento, un avviso può essere integrato mediante la notifica di nuovi atti, ma che ciò è possibile, a pena di nullità, solo alle condizioni espressamente previste dalla legge.

In altri termini, se l’ufficio procedente dovesse venire in possesso di nuovo materiale probatorio, ragion per cui gli sarebbe giuridicamente concesso di poter reiterare un nuovo accertamento sulla medesima annualità già oggetto di controllo, ferma la necessità di esercitare l’integrazione dell’accertamento entro i termini di decadenza indicati ai commi 1 e 2 dell’articolo 43 (che, nell’attualità, sono il quinto anno successivo, in caso di regolare presentazione della dichiarazione, ovvero il settimo anno successivo, in ipotesi di omessa presentazione della stessa), è indispensabile che il nuovo avviso, nella motivazione dell’atto, faccia anche esplicita menzione dei nuovi fatti, elementi e circostanze che, in quanto non già conosciuti, hanno reso necessaria l’ulteriore attività di accertamento.

Ove l’ufficio esercitasse il proprio diritto tralasciando di motivare adeguatamente il provvedimento e, quindi, se non fossero debitamente indicati i “nuovi” elementi fondanti la pretesa, stante il tenore letterale della norma non sussisterebbe l’elemento essenziale della “novità” dei fatti posti a base dei nuovi recuperi, con la conseguenza di rendere illegittimo l’avviso di accertamento integrativo e ciò, almeno, quando il primo atto non abbia natura di accertamento parziale, secondo l’articolo 41-bis del Dpr 600/1973: tale circostanza, infatti, non è stata valutata in questo giudizio di legittimità, poiché non dedotta dalle Entrate nei gradi di merito.

Cassazione, ordinanza 18094/2018

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