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Avvocati, il contributo per l’affitto non è soggetto a tassazione

L’importo erogato da Cassa forense per l’emergenza Covid

di Stefano Mazzocchi

La domanda

Nel 2020 un avvocato in regime forfettario ha partecipato al bando I/2020 della Cassa forense relativo all’assegnazione di contributi per canoni di locazione dello studio legale per conduttori persone fisiche (articolo 14, lettera a, del regolamento per l’erogazione dell’assistenza), ricevendo, nel mese di ottobre dello stesso anno, 600 euro. Questo contributo per canoni di locazione va tassato? È un aiuto di Stato? Dove va indicato in dichiarazione dei redditi?
S. M. – Ravenna

L’articolo 1 del bando I/2020 della Cassa forense precisa che la citata misura di sostegno a favore dei propri iscritti è stata adottata «a causa delle ripercussioni economiche sull'attività forense causate dall'epidemia Covid-19». Ne deriva che il contributo in esame rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 1-bis del decreto Sostegni-bis (decreto legge 73/2021, convertito nella legge 106/2021), che ha disposto l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 10-bis del decreto Ristori (decreto legge 137/2020 convertito nella legge 176/2020). Pertanto, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del contributo erogato dalla Cassa forense nell’ambito del bando I/2020 non è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato. Tale contributo, inoltre, non dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi, in quanto, con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto tali contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo (Redditi) e nei quadri di determinazione del valore della produzione (Irap), né compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei citati modelli. Qualora siano già stati inviati i modelli Redditi e Irap seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni, non occorre rettificare le dichiarazioni presentate. Si tenga presente, infine, che attraverso una faq (risposta a domande frequenti) l’agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi sono conseguenze per il contribuente il quale ha presentato la dichiarazione dei redditi e/o Irap senza tenere conto delle indicazioni fornite dalle Entrate con la citata avvertenza del 27 luglio 2021 e in data successiva alla pubblicazione della medesima. Le regole esposte si applicano anche ai contribuenti in regime forfettario.

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