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Aziende agricole, entro il 2 novembre il modello TR per i rimborsi Iva del terzo trimestre

Il ditritto alla restituzione scatta con l’esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle di acquisti e importazioni

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Le aziende agricole che hanno maturato un credito Iva nel terzo trimestre dell’anno possono, entro il prossimo 2 novembre, chiederlo a rimborso. La scadenza ordinaria è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre, ma considerato che il 31 ottobre cade di domenica e che il 1° novembre è giorno festivo, la scadenza slitta al 2 novembre.
Il rimborso spetta solo in presenza di specifici requisiti, di seguito analizzati, e alla presentazione telematica del modello Iva TR all’agenzia delle Entrate.

I requisiti

Le imprese residenti nel territorio dello Stato possono chiedere il rimborso del credito Iva infrannuale se si trovano in una delle situazioni previste dal comma 2 dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972; per le aziende agricole, le ipotesi possibili sono le seguenti tre:

• esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

• effettuazioni di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;

• effettuazione nel trimestre di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.

La fattispecie che più di frequente si verifica nelle aziende agricole è la prima; capita spesso che le imprese che operano in regime Iva ordinario e che cedono beni con aliquota Iva ridotta al 4% (latte, formaggi, cereali, eccetera) facciano acquisti di beni/servizi con aliquote più elevate (gasolio agricolo e prodotti fitosanitari al 10%, manutenzioni al 22%); di conseguenza, si genera una eccedenza di Iva che può essere chiesta a rimborso.

Per poter chiedere il rimborso, l’ammontare del credito Iva maturato nel periodo 1° luglio/30 settembre 2021 deve essere superiore a 2.582,28 euro. Fino all’ammontare di 30mila euro è sufficiente presentare il modello Iva TR, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato; per somme superiori è necessaria l’apposizione del visto di conformità.

Le alternative

In alternativa alla richiesta di rimborso, è possibile optare per l’utilizzo del credito in compensazione verticale, quindi a riduzione dell’Iva dovuta dei periodi successivi oppure per l’utilizzo del credito in compensazione orizzontale, quindi in diminuzione di debiti tributari di natura diversa (ad esempio, Irpef o Irap). Mentre nell’ipotesi di compensazione verticale non è richiesto alcun adempimento, nel caso di utilizzo in compensazione orizzontale è necessario presentare il modello Iva TR (lo stesso che si presenta in ipotesi di rimborso) barrando la casella relativa all’utilizzo in compensazione. L’utilizzo è in questo caso consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza da cui emerge il credito. In questo caso si rende necessaria l’apposizione del visto di conformità se l’ammontare richiesto in compensazione orizzontale è superiore a 5mila euro.

Le correzioni

Se ci si accorge di errori nella richiesta di rimborso già inviata, è possibile presentare una domanda trimestrale integrativa per evitare sanzioni. Se, invece, ci si accorge dell’errore a seguito dell’erogazione del rimborso, l’Agenzia può procedere al recupero delle somme erogate e degli interessi.