Contabilità

Azione sociale anche pre-insolvenza

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di Nicola Soldati

Le modifiche al Codice civile apportate dal Codice della crisi e dell’insolvenza (articolo 377) non si limitano a toccare la responsabilità degli amministratori nel caso in cui l’azione di responsabilità sia portata dal curatore nell’ambito di una liquidazione giudiziale come previsto dall’articolo 255 del Codice della crisi (che sostituisce l’articolo 146 della legge fallimentare). L’azione riformatrice ha infatti un respiro più ampio che riguarda in generale l’intera vita della società.

Se, da un lato, l’articolo 255 del Codice della crisi prevede che il curatore, debitamente autorizzato può promuovere o proseguire l’azione sociale e quella dei creditori sociali, oltre a quelle espressamente attribuite da singole disposizioni di legge, dall’altro occorre tenere presente che le azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali possono essere esperite (se non prescritte) anche prima del manifestarsi della crisi e dell’insolvenza.

Ed è anche, o forse soprattutto, in quest’ottica che devono essere lette le nuove norme.

Proprio questa distinta disciplina all’interno delle società di capitali, figlia della riforma del diritto societario del 2004, aveva portato più volte ad affermare nell’ambito della Srl l’impossibilità sia per i creditori che per il curatore di esercitare l’azione di responsabilità ad essi spettante in assenza di un’apposita disposizione di legge in materia.

Tale incertezza interpretativa nasceva dal fatto che, dopo tale riforma, il Codice civile non aveva più espressamente previsto nella Srl l’azione di responsabilità esperibile dai creditori sociali in base all’articolo 2394 del Codice civile, non figurando più il richiamo a tale articolo tra quelli contenuti al secondo comma dell’articolo 2487 del Codice civile. Tant’è che, l’articolo 2476 si limitava a contemplare l’azione sociale di responsabilità.

In questo quadro di incertezza e a fronte di differenti orientamenti giurisprudenziali, la Suprema corte a sezioni unite era intervenuta nel 2017 con la sentenza n. 1641 per ribadire la piena legittimazione del curatore, all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori di qualsiasi società, dopo avere già in precedenza affermato, sempre a sezioni unite con la sentenza 7029/2006, che nel sistema della legge fallimentare la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni cosiddette di massa, finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica dei creditori sociali.

Con la modifica in esame il Governo ha ritenuto quindi opportuno fornire una definitiva soluzione al problema mediante l’introduzione di un’esplicita disposizione normativa all’articolo 2476 del Codice civile, inserendo un nuovo sesto comma in base al quale gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; tale l’azione può essere proposta dai creditori – e conseguentemente anche dal curatore, ai sensi dell’articolo 255 del Codice delle crisi d’impresa - quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

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