Imposte

Banche, ai clienti i bonus edilizi acquistati dopo il 1° maggio

Nella bozza del decreto Aiuti una norma che rischia di limitare l’effetto delle regole «sblocca cessioni» , riservando la possibilità alle prime cessioni comunicate da maggio

di Cristiano Dell'Oste

Le banche potranno trasferire ai correntisti professionali il superbonus (e i bonus casa ordinari) solo per le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura trasmesse alle Entrate dal 1° maggio scorso. Nell’ultima bozza del decreto Aiuti spunta una regola transitoria che avrà l’effetto pratico di contenere notevolmente la portata della norma “sblocca cessioni”.

Per capire la novità in arrivo, bisogna ricostruire il complicato intreccio normativo.

Il decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022, in vigore dal 27 gennaio scorso) ha bloccato le cessioni successive alla prima. Il decreto sulle cessioni (Dl 13/2022, in vigore dal 26 febbraio) ha poi riammesso due ulteriori cessioni, ma solo a soggetti vigilati, cioè banche, intermediari finanziari, società dei gruppi bancari e imprese di assicurazione. In seguito, la legge di conversione del Dl Bollette (la 34/2022) ha aggiunto una quarta possibilità di cessione, ma solo da parte delle banche che abbiano esaurito le tre cessioni precedenti e solo nei confronti dei propri correntisti: la legge è in vigore dal 29 aprile, ma precisa che la quarta cessione vale solo per le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate alle Entrate dal 1° maggio 2022 (la precisazione non è stata inserita nell’articolo 121 del decreto Rilancio, ma si trova nell’articolo 29-bis della legge 34). Ora il decreto Aiuti interviene per modificare questa ulteriore possibilità di cessione. In particolare:

afferma che questa chance non è riservata solo alle banche, ma anche alle società appartenenti a un gruppo bancario;

chiarisce che la cessione ai clienti è «sempre consentita», quindi la banca non deve aver esaurito le tre cessioni precedenti. In pratica, l’istituto di credito potrebbe acquistare il bonus da un privato e cederlo a un correntista, senza passaggi intermedi;

precisa che la cessione può avvenire solo nei confronti dei clienti professionali privati che abbiano un conto corrente con la banca cedente o con la capogruppo (resta confermato che i clienti non potranno a loro volta cedere il bonus, ma dovranno usarlo in compensazione).

Nel fare tutte queste modifiche, il Dl Aiuti cancella l’attuale disciplina della quarta cessione, e quindi – indirettamente – la clausola che ne confina l’applicazione alle prime cessioni comunicate dal 1° maggio. In pratica, senza la norma transitoria, le banche avrebbero la possibilità di cedere ai propri correntisti professionali anche i crediti d’imposta per i quali la prima cessione o lo sconto in fattura sono stati comunicati fino al 30 aprile. Lo “sblocca cessioni”, cioè, coinvolgerebbe anche lo stock dei bonus già immagazzinati dalle banche. Con un effetto sicuramente più costoso per l’Erario, ma anche più potente su un mercato ancora congelato.

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