Banche e finanziarie, rimodulazione delle Dta
Banche e finanziarie al test della rimodulazione delle Dta. Tra le novità introdotte con la legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018), riveste particolare interesse per gli operatori del settore finanziario il comma 1079 che prevede la riparametrazione della deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di imposte anticipate Ires e Irap (“Dta”) convertibili in crediti di imposta (articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, del Dl 225/2010), non ancora dedotte fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017.
In particolare, per effetto della modifica normativa, le quote di ammortamento extra-contabili degli avviamenti e delle altre attività immateriali sono deducibili, con diverse aliquote, dal periodo 2019 al periodo 2029. Laddove le quote di ammortamento previste precedentemente risultino di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate, la differenza è deducibile “in coda”, nel periodo d’imposta 2029.
La formula utilizzata dal legislatore pone alcuni dubbi interpretativi circa la corretta individuazione del perimetro applicativo della novità normativa in questione, ossia quali avviamenti e altre attività immateriali debbano ricadere nella riparametrazione.
Non è chiaro, infatti, se la norma si applichi anche ai riallineamenti dei maggiori valori emergenti a seguito delle operazioni straordinarie (articolo 176, comma 2 ter del Tuir), così come in relazione agli avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio individuale e consolidato derivanti dall’acquisizione di partecipazioni di controllo (articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del Dl 185/2008).
La circolare delle Entrate n. 37/E del 2012, commentando la disciplina sulla trasformazione delle Dta in crediti di imposta, ha chiarito che sono convertibili le Dta su:
•gli avviamenti, i marchi e, per i soggetti Ias adopters, le attività a vita utile indefinita per i quali le Dta si “generano” a seguito dell’applicazione dell’articolo 103 del Tuir;
•gli avviamenti affrancati ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del Dl 185/2008 per i quali è stato adottato il secondo metodo di contabilizzazione («Imposta sostitutiva con la rilevazione di imposte differite attive») previsto dall’Applicazione Ias/Ifrs dell’Oic n. 1 del 2009.
La circolare, invece, nulla chiarisce, con riguardo alle due fattispecie di riallineamento sopra rappresentate (operazioni straordinarie e affrancamento partecipazioni di controllo).
Ragioni di ordine sistematico farebbero propendere per la ricomprensione anche di tali avviamenti e altre attività immateriali riallineati nel novero delle fattispecie incluse nella (convertibilità e) riparametrazione. Infatti, in entrambi i casi si assiste alla formazione di Dta a seguito dell’applicazione di disposizioni fiscali che determinano un disallineamento tra valore contabile e fiscale dei predetti avviamenti e altre attività immateriali dovuta per effetto della deducibilità per quote annuali dell’ammortamento o delle svalutazioni.
Inoltre, con particolare riferimento ai riallineamenti delle partecipazioni di controllo (commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del Dl 185/2018), potrebbe rilevare anche la formulazione letterale delle predette disposizioni che rinviano alle previsioni di cui al comma 10 dell’articolo 15. A sostegno di tale impostazione è possibile citare anche la precedente normativa di differimento dei termini di deducibilità delle quote di riallineamento introdotta dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 502, legge 228/2012), che trovava applicazione a tutte le tre fattispecie di cui all’articolo 15, commi 10, 10 bis e 10 ter (come confermato anche dalla relazione tecnica al provvedimento).