Base Ace a misura di «semplificata»
Per le imprese individuali e le società di persone la parte fissa della base imponibile Ace può ricomprendere anche esercizi in contabilità semplificata.
Questa è l’interpretazione da dare alla non facile disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 4, del Dm Ace (decreto Economia 3 agosto 2017), che ha sostituito il precedente del 2012, dopo le modifiche subite dall’Aiuto alla crescita economica dalla legge di Bilancio per il 2017 (la 232/2016).
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Concentrando l’attenzione sulle cosiddette imprese minori, individuali e società di persone, qualora esse siano in contabilità ordinaria, la base imponibile rilevante per l’agevolazione Ace, non è più data dalla semplice differenza positiva tra patrimonio netto al 31 dicembre del periodo d’imposta in riferimento al quale si procede alla determinazione della stessa base imponibile Ace, e il patrimonio al 31 dicembre 2010, ma essa si divide in due.
Premesso, infatti, che dal 2016 valgono per questi soggetti le medesime regole valide per i soggetti Ires, il conteggio va effettuato, sempre dal 2016 in poi, in due step:
da una parte va rilevata l’eventuale differenza positiva fra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010;
dall’altra parte si deve sommare l’eventuale incremento di patrimonio netto avuto nel 2016 e nel 2017, facendo già riferimento alla determinazione dell’agevolazione da effettuare in occasione delle prossime dichiarazioni dei redditi.
Proprio in relazione alla prima differenza, che si può definire “fissa”, è bene, però, tenere in considerazione la norma contenuta nel comma 4, dell’articolo 8 del decreto attuativo Ace, che non è stata oggetto, finora, di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate e che risulta essere stata “illustrata” solamente dalla relazione illustrativa al decreto stesso. Infatti nel periodo 2010-2015, vi potrebbero essere degli esercizi in contabilità semplificata e altri in contabilità ordinaria. E questo può rappresentare un problema nel determinare la parte “fissa” della base Ace.
La relazione illustrativa al decreto sottolinea, innanzitutto, che qualora nel 2010 l’impresa sia stata in contabilità semplificata, la parte “fissa” è data dalla differenza positiva fra il patrimonio netto dell’ultimo esercizio tra quelli del quinquennio 2011-2015 in cui l’impresa è stata in contabilità ordinaria, e il patrimonio netto dell’esercizio di prima applicazione del regime ordinario (dato rinvenibile dal prospetto delle attività e passività da redigere nel passaggio da una contabilità semplificata ad una ordinaria).
Se ad esempio nel 2015 l’impresa era in contabilità ordinaria e il passaggio in contabilità semplificata è avvenuto dal 2013, la differenza “fissa” sarà data dalla differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 1° gennaio 2013.
La relazione illustrativa fornisce, però, una ulteriore e fondamentale regola di determinazione della differenza “fissa”: se nel 2010 l’impresa era in contabilità ordinaria, il patrimonio netto alla fine di quell’esercizio costituisce sempre il sottraendo della differenza “fissa”; se, al contrario, nel 2010 l’impresa era in contabilità semplificata, allora il sottraendo della differenza è dato dal patrimonio all’inizio del primo esercizio a partire dal 2010, in cui l’impresa è passata alla contabilità ordinaria.
Per quanto riguarda, invece, l’altro fattore della differenza, e cioè il cosiddetto minuendo, esso è dato dal valore del patrimonio netto dell’ultimo anno dell’intervallo 2010-2015 in contabilità ordinaria.
Quindi se un soggetto risulta essere stato in contabilità ordinaria solo nel 2011 e nel 2015, la parte “fissa” è data comunque dalla differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello alla stessa data del 2011, ricomprendendo, cioè, anche le variazioni intervenute nel 2012 e 2013, quando l’impresa era in contabilità semplificata.
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