Contabilità

Basta esterometro per beni non rilevanti Iva sotto i 5mila euro

L’Agenzia nel corso di Telefisco ha chiarito secondo quali modalità debbano essere comunicate, dal 1° luglio 2022, gli acquisti di beni e di servizi fuori campo Iva

di Barbara Zanardi

Dal 1° luglio 2022 le operazioni transfrontaliere devono essere comunicate secondo le nuove modalità e, dunque, tramite Sdi e in formato Xml. Sin da subito si è rilevato un disallineamento tra le operazioni rientranti nel perimetro della fatturazione elettronica e l’ambito oggettivo di applicazione del nuovo (e del vecchio) obbligo. Il riferimento è, ad esempio, al caso degli acquisti di beni e di servizi da un fornitore non identificato ai fini Iva in Italia, qualora tali acquisti non siano territorialmente rilevanti secondo le regole degli articoli 7-bis del Dpr 633/1972 e seguenti e, pertanto, non comportino alcun obbligo di integrazione o di emissione dell’autofattura.

Premesso che già Assonime nella circolare 10/2019 aveva criticato l’inclusione delle operazioni non sottoposte a registrazione tra quelle da comunicare tramite il vecchio “esterometro”, la conferma dell’inclusione di operazioni di importo “basso” e fuori campo nel nuovo “impianto”, è stata valutata in dottrina quale adempimento sproporzionato e non rilevante per la formazione della dichiarazione Iva precompilata e di scarsa utilità per le attività di controllo. Alcuni dubbi, inoltre, erano sorti su come comunicare tali operazioni. In realtà, il Dl Semplificazioni supera la questione per le operazioni estere non rilevanti fino a 5mila euro.

L’Agenzia nel corso di Telefisco con una risposta, superata dal Dl Semplificazioni per le operazioni fuori campo fino a 5mila euro, ha chiarito secondo quali modalità debbano essere comunicate, con l’entrata in vigore dal 1° luglio 2022 delle nuove modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, gli acquisti di beni e di servizi fuori campo Iva ex articolo 7-bis o 7 quater del Dpr 633/1972 quali, ad esempio, il rifornimento di carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pranzo all’estero. A parere dell’Agenzia, per gli acquisti di servizi occorrerà compilare un file Xml utilizzando il tipo documento TD17 e il codice natura N2.2 mentre per gli acquisti di beni (per i quali non viene emessa bolletta doganale) occorrerà compilare un file Xml utilizzando il tipo documento TD19 e, anche in tal caso, il codice natura N2.2.

Resta irrisolto il tema del “documento” al quale fare riferimento per tali tipologie di acquisti, anche se la questione perde di rilevo alla luce della modifica del decreto Semplificazioni.

Si tratta, infatti, dell’auspicata esclusione dall’obbligo di comunicazione, delle operazioni di importo non superiore a 5mila euro (per ogni operazione) relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia secondo gli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/1972.

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