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Bene strumentale acquistato il 10 novembre 2020 e consegnato il 30 marzo 2021: sì al credito del 10%

Si chiede un parere riguardo alla corretta interpretazione delle disposizioni sul credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali previsti dalla legge 160/2019 e dalla legge 178/2020, con particolare riferimento alla sovrapposizione dei due regimi per il periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2020. Il caso è il seguente: un’azienda ha sottoscritto l’ordine per l’acquisto di un macchinario nuovo il 5 novembre 2020, l’ordine è stato accettato dal fornitore il giorno stesso e l’azienda ha versato un acconto pari al 20% del prezzo il 10 novembre 2020. La consegna e la messa in funzione del bene sono state effettuate il 5 marzo 2021. È corretto considerare l’investimento effettuato nell’anno 2021 e far ricadere l’operazione nel regime previsto dalla legge 178/2020 (credito di imposta 10%) oppure, vista l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto antecedenti al 16 novembre 2020, l’operazione deve ricadere nel regime della legge 160/2019 (credito di imposta 6%)? R. R. - Pescara

di Gabriele Ferlito

La domanda

Si chiede un parere riguardo alla corretta interpretazione delle disposizioni sul credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali previsti dalla legge 160/2019 e dalla legge 178/2020, con particolare riferimento alla sovrapposizione dei due regimi per il periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2020. Il caso è il seguente: un’azienda ha sottoscritto l’ordine per l’acquisto di un macchinario nuovo il 5 novembre 2020, l’ordine è stato accettato dal fornitore il giorno stesso e l’azienda ha versato un acconto pari al 20% del prezzo il 10 novembre 2020. La consegna e la messa in funzione del bene sono state effettuate il 5 marzo 2021. È corretto considerare l’investimento effettuato nell’anno 2021 e far ricadere l’operazione nel regime previsto dalla legge 178/2020 (credito di imposta 10%) oppure, vista l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto antecedenti al 16 novembre 2020, l’operazione deve ricadere nel regime della legge 160/2019 (credito di imposta 6%)?
R. R. - Pescara

Il quesito richiede di verificare se nella fattispecie trova applicazione la normativa agevolativa prevista dalla legge 160/2019 ovvero quella seguente di cui alla legge 178/2020. Infatti, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, introdotto dalla legge 160/2019 (legge di Bilancio per il 2020), è stato modificato dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021), che ha introdotto un regime più favorevole già per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020. In particolare, l’articolo 1, comma 185, della legge 160/2019 agevola gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero quelli effettuati entro il 30 giugno 2021, ma a condizione che l’investimento risulti “prenotato” entro il 31 dicembre 2020 (la “prenotazione” si verifica quando l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). La disciplina modificata dalla legge 178/2020 agevola, invece, gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con ulteriori ipotesi di “prenotazione” che qui non rilevano). Per i beni mobili, l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione dei beni, oppure, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà dei beni. Nel caso oggetto del quesito, risultano integrate le condizioni per l’applicabilità della disciplina prevista dalla legge 160/2019 in quanto viene integrata l’ipotesi di “prenotazione” sopra descritta. Tuttavia, dato che il bene è stato consegnato nel 2021, trova applicazione anche la disciplina prevista dalla legge 178/2020. Su queste basi, nella fattispecie si realizza una sovrapposizione fra le due normative. In mancanza di chiarimenti in senso contrario da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che il contribuente, titolare dei requisiti per fruire di entrambe le normative, può scegliere quale delle due applicare. Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che il lettore possa già fare applicazione della normativa più favorevole prevista dalla legge di Bilancio per il 2021.

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