Adempimenti

Per le persone fisiche l’alternativa detrazione o deduzione

Introdotta dalla riforma la detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari al 30%

di Gabriele Sepio

La donazione dei beni in natura trova una sua collocazione dal punto di vista normativo anche nel caso in cui a donare siano persone fisiche. Si tratta di una novità importante introdotta con la Riforma del Terzo settore che, sotto il profilo fiscale, equipara la donazione di beni a quella in denaro garantendo alle persone fisiche di scegliere tra una detrazione pari al 30% (35% se beneficiario è una organizzazione di volontariato) dell’erogazione (per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 30mila euro) o una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Un’opportunità realizzabile mettendo in campo alcune iniziative solidali quali, ad esempio, collette alimentari o donazioni di beni nuovi o usati. Ma quali sono gli aspetti da tenere in considerazione?

Sul piano soggettivo, anzitutto, destinatari di tali erogazioni nel periodo transitorio potranno essere Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi registri. Una platea destinata ad ampliarsi una volta operativo il Registro unico, che ricomprenderà tutti gli Ets, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria.

Attenzione però ai criteri di valorizzazione dei beni in natura definiti dal Dm 28 novembre 2019. Il valore da considerare per il calcolo della detrazione/deduzione spettante al contribuente varia a seconda del bene oggetto di erogazione. In linea generale, si utilizza il criterio del “valore normale” di cui all’articolo 9 del Tuir: prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stato di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquisiti/prestati o, in mancanza, in quelli più prossimi. A tal fine, è possibile fare riferimento ai listini o tariffe del fornitore o, in mancanza, a quelli delle camere di commercio e alle tariffe professionali (circolare 39/E del 2005). Tuttavia, se in base a tali criteri oggettivi il valore della singola erogazione non sia determinabile o superi i 30mila euro, è necessario produrre una perizia giurata di stima aggiornata a non oltre 90 giorni il trasferimento.

Previsti particolari oneri documentali: richiesta la produzione di un atto scritto contenente una dichiarazione bilaterale tra donatore e donatario. Il primo è tenuto a individuare in maniera analitica i beni oggetto di cessione gratuita ed il relativo valore, eventualmente consegnando la perizia di stima (se prevista); l’ente donatario deve formalmente impegnarsi ad utilizzare quanto ricevuto a titolo di liberalità per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

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