Imposte

Agevolati gli enti di ricovero e cura

Le aziende sanitarie ospedaliere locali invece non potranno beneficiare della riduzione dell’aliquota Ires

di Massimo Piscetta e Gabriele Sepio

Per la mini Ires definito il perimetro anche per gli enti ospedalieri. Come ricordato dalla stessa amministrazione finanziaria, alcune criticità sorgevano a seguito della soppressione di tali realtà per effetto della Riforma sanitaria. Con la conseguenza di comprendere quali delle nuove strutture create per l’erogazione del servizio sanitario pubblico siano da considerarsi in continuità giuridica con gli enti ospedalieri.

Secondo l’impostazione fornita dalle Entrate, che tiene conto dell’evoluzione normativa sul punto, l’articolo 6 del Dpr 601/1973 consente di riferire il beneficio della riduzione dell’aliquota Ires agli enti di natura pubblica che svolgono di fatto le funzioni assegnate inizialmente agli enti ospedalieri.

Vale a dire a quelle realtà che provvedono al ricovero e alla cura degli infermi. Un fine questo che il riordino della disciplina in materia sanitaria ha inteso riservare alle aziende e presidi ospedalieri che vengono appositamente dotati di personalità giuridica, con la conseguenza che a tali enti si applicherà il beneficio. Discorso diverso, invece, per quanto concerne le aziende sanitarie ospedaliere locali che in linea con i precedenti orientamenti di prassi (circolare 78/E del 2002) correttamente non potranno beneficiare della riduzione dell’aliquota Ires.

A ben vedere, tali realtà nascono quali assegnatarie di ulteriori funzioni rispetto a quelle di assistenza ospedaliera. Le aziende sanitarie locali, infatti, possono svolgere ulteriori attività che esulano da tale perimetro ricomprendendo al suo interno la promozione dell’educazione alimentare, l’istituzione di corsi di aggiornamento. Per quanto riguarda, invece, le case di cura riconosciute quali «presidi ospedalieri» queste restano soggettivamente escluse dal campo di applicazione dell’articolo 6 in quanto trattasi di strutture a carattere privato che esulano dal concetto di ente ospedaliero pubblico. Infine, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) confermata la possibilità di utilizzo dell’agevolazione. Attenzione però, l’agevolazione non spetta per tutte le attività svolte dall’ente, ma si applica limitatamente all’imponibile fiscale generato da prestazioni sanitarie di ricovero e cura rese in regime di convenzione (con esclusione di quelle in regime di «solvenza») e di ricerca scientifica strumentale all’attività sanitaria.

Da chiarire tuttavia alcune questioni legate alla corretta individuazione di enti su cui la circolare non si è soffermata. Si tratta, ad esempio, degli enti ed istituti di assistenza sociale, per i quali, benché siano sicuramente applicabili i principi generali declinati dalla giurisprudenza, non risulta immediata la definizione del perimetro soggettivo. Un inquadramento che avrebbe effetti qualificatori anche in materia Iva tenuto conto della loro menzione nell’articolo 10, numero 27-ter del Dpr 633/1972.

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