Imposte

Beni anti Covid-19, niente Iva agevolata sui guanti riutilizzabili

Una Faq dell’agenzia delle Dogane stabilisce che l’imposta agevolata spetta solo ai guanti usa e getta

Il trattamento Iva agevolato per beni anti Covid-19 spetta solo ai guanti in lattice, in vinile e in nitrile classificati come Dpi (di qualsiasi categoria) o come dispositivo medico, a condizione che non si tratti di guanti che si prestano ad un uso prolungato, ritenuto incompatibile con la finalità sanitaria di protezione «usa e getta».

Questa la risposta ad una Faq dell’agenzia delle Dogane, condivisa con l’agenzia delle Entrate che richiama le circolari delle Entrate 26/E del 15 ottobre 2020 e delle Dogane n. 45 del 26 novembre 2020.

L’articolo 124 del Dl 34/2020 ha introdotto l’agevolazione Iva (esenzione con detrazione a monte fino al 31 dicembre, Iva 5% dal 1° gennaio 2020) sui cosiddetti «beni anti Covid-19» indicati nell’elenco tassativo della voce «1-ter.1» nella tabella A, parte II-bis, Dpr 633/72. Il regime agevolato si applica a qualsiasi cedente, acquirente e stadio di commercializzazione, inclusa l’importazione, e indipendentemente dal settore merceologico o dall’effettiva destinazione finale.

Spesso la natura sanitaria è in re ipsa: non solo per tutti gli strumenti e le attrezzature per uso ospedaliero (ad esempio: ventilatori polmonari e attrezzature per terapie intensive e subintensive; attrezzature per ospedali da campo), ma anche per i vari dispositivi medici e di protezione (mascherine chirurgiche, FFP2 ed FFP3; termometri; strumentazione diagnostica per Covid-19; tamponi; provette), ritenuti di per sè idonei a contrastare il diffondersi del Covid.

Per gli «articoli di abbigliamento protettivo» è invece richiesto un requisito specifico, ossia che siano destinati ad un uso «per finalità sanitarie». L’elenco di tali articoli è vasto: guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici. Poiché si tratta di beni che astrattamente possono essere destinati anche ad un non sanitario, per godere dell’esenzione (o Iva 5% dal 2021) il bene deve avere tre requisiti:

a) essere classificato in uno dei codici di cui alla tabella allegata alla circolare 12/2020 di Adm;

b) essere un dispositivo di protezione individuale (Dpi) oppure un dispositivo medico (Dm) conforme alle rispettive norme Ue (con marcatura Ce);

c) essere utilizzato per finalità sanitarie.

Il terzo requisito si ritiene soddisfatto in via negativa, ossia laddove non emerga in modo chiaro ed univoco che il bene è destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso.

È il caso, conclude la Faq, dei guanti che si prestano ad un uso prolungato come, ad esempio, i guanti commercialmente definiti «di uso domestico», i guanti da giardinaggio, i guanti felpati resistenti, e in generale i guanti a lunga durata/riutilizzabili: la possibilità di essere utilizzati più volte li rende infatti palesemente incompatibili con la finalità sanitaria (che presuppone invece l’impiego «usa e getta»).

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