Imposte

Beni d’impresa e alberghi: rivalutazioni con iter paralleli

La chance «ordinaria» ora è possibile per tre esercizi. Quella gratuita è riservata a hotel e terme: ma servono chiarimenti

La rivalutazione dei beni d’impresa probabilmente è presente in pochi bilanci 2019 per varie ragioni, tra cui l’onere dell’imposta sostitutiva da sostenere almeno in parte già quest’anno. Questa possibilità trova però una rivitalizzazione con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto Liquidità (legge 40/2020 e Dl 23/2020). Due diverse disposizioni ne ridisegnano, infatti, i requisiti, per quanto la fattispecie più interessante risulti limitata settorialmente.

Peraltro, anche la conversione del Dl Rilancio (all’articolo 136-bis) interviene sul tema, introducendo una rivalutazione specifica gratuita per le cooperative agricole e i loro consorzi a mutualità prevalente, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili (e che non saranno più utilizzate) in diminuzione del reddito, nel limite del 70% del loro ammontare.

Rivalutazione classica: più tempo
Con l’articolo 12-ter del Dl 23/2020 si prolunga la facoltà già concessa ai soggetti Oic-adopter dalla legge di Bilancio 2020 (commi 696 e seguenti dell’articolo 1 della legge 160/2019). Queste norme prevedevano che la rivalutazione avvenisse nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (normalmente il 2019) con riferimento ai beni già iscritti nel bilancio precedente.

Ora, invece, gli esercizi interessati sono quelli successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 (normalmente, quindi, 2020, 2021 e 2022). In base ai commi 699 e 700 della manovra, gli effetti fiscali si producono dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è iscritta, dal quarto in caso di cessione o assegnazione dei beni rivalutati.

La norma del decreto Liquidità interviene anche sulla fattispecie del riallineamento (articolo 14 della legge 342/2000) in cui, diversamente dalla rivalutazione, il valore civilistico è già disallineato rispetto a quello fiscale (si pensi al caso di una fusione con assegnazione del disavanzo ai beni) e l’imposta sostitutiva viene versata (anche dai soggetti Ias) proprio per ricondurre a unità i due valori, eliminando il differenziale messo in evidenza dal quadro RV della dichiarazione.

Già la legge di Bilancio 2020 prevedeva, in questo caso, per gli immobili, un effetto anticipato al 2021, che ora, simmetricamente, viene fissato con decorrenza 2022, 2023 o 2024 a seconda dell’esercizio in cui viene posta in essere l’operazione.

Per tutto il resto, i dettagli sono quelli noti, dall’aliquota della sostitutiva (12% per i beni ammortizzabili, 10% per i beni non ammortizzabili e le partecipazioni; 10% per affrancare la riserva in sospensione d’imposta) alla necessità di operare seguendo il criterio della “categoria omogenea”, così come esplicitato dall’articolo 4 del decreto n. 162/2001 e dalle circolari.

La rivalutazione “gratuita”
L’articolo 6-bis del decreto Liquidità rivoluziona le regole del gioco, ma solo per le imprese non Ias operanti nei settori alberghiero e termale. Occorrerà identificare meglio tali soggetti, forse (come fa la circolare 14/E/2020 sul bonus locazioni) facendo riferimento al codice Ateco. La disposizione richiama le sole società di capitali ed enti commerciali, ma non vi è dubbio, in virtù del rinvio all’articolo 15 della legge 342/2000, che siano interessate tutte le imprese, anche in contabilità semplificata.

La novità non è nel novero dei beni rivalutabili, ma nell’assenza di una imposta sostitutiva, se non per quella (comunque facoltativa) necessaria per affrancare la riserva dalla sospensione d’imposta. I plusvalori, quindi, si ottengono gratuitamente, affrancando senza oneri i plusvalori latenti. Il maggior valore è da subito efficace (stesso esercizio in cui compare in bilancio la rivalutazione), in positivo, per gli ammortamenti e per il plafond delle spese di manutenzione e, in negativo, ai fini delle società di comodo. Tuttavia, ai fini delle plus/minus da realizzo occorre attendere (ai sensi del comma 6) il quarto anno successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione.

Rispetto al comma 12-ter, l’estensione temporale dell’opzione è qui inferiore, poiché la rivalutazione gratuita può essere realizzata negli esercizi 2020 e/o 2021, con riferimento ai beni iscritti nel bilancio 2019.

La norma consente espressamente di intervenire contemporaneamente in entrambi gli esercizi, ma senza derogare al concetto di categoria omogenea. Anche in questo caso è possibile operare, in luogo o unitamente alla rivalutazione, per il riallineamento, consentito (sempre gratuitamente) anche ai soggetti Ias operanti nel settore.

Infine, il legislatore deve essersi sentito in difficoltà nei confronti dei soggetti del settore che, ad oggi, hanno già optato per la rivalutazione prevista dalla legge di Bilancio 2020. Per essi non viene prevista una qualche forma di annullamento del debito per la sostitutiva, che quindi sarà dovuta in forma piena, ma una eliminazione dell’effetto fiscale ritardato. Infatti, la norma stabilisce che per i soggetti in questione, gli effetti della rivalutazione e dell’eventuale affrancamento del saldo attivo si producono a decorrere dall’ultimo bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

In questo caso, mancando qualunque distinzione sul tipo di effetto, è lecito supporre che la sospensione venga evitata non solo ai fini degli ammortamenti, ma anche per il calcolo di plus e minusvalenze da realizzo, eliminando la necessità di attendere il quarto periodo successivo per poter cedere i beni sfruttando il maggior valore anche ai fini fiscali. La riserva, tuttavia, laddove non affrancata con la sostitutiva del 10%, resta in sospensione d’imposta.

IL CONFRONTO
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