Imposte

Beni d’impresa rivalutati e riallineamenti: slalom in Redditi 2021

Il nuovo importo si perfeziona indicando in RQ i maggiori valori. Mentre il riallineamento passa dalla compilazione di RV

di Giorgio Gavelli

Occhi puntati sul quadro RQ del Redditi 2021 per le imprese che intendono perfezionare l’opzione del riallineamento tra i valori contabili e fiscali delle immobilizzazioni e attribuire efficacia fiscale alla rivalutazione (ex articolo 110 del Dl 104/2020).

L’agenzia delle Entrate ha infatti sempre sostenuto – da ultimo con la circolare 14/E/2017 – che «l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa è senz’altro perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva» e non con il versamento (che può anche essere oggetto di ravvedimento). Cio vale a maggior ragione per il riallineamento, che ha essenzialmente significato fiscale e non contabile.

L’ESEMPIO

La posizione delle Entrate è rafforzata dalle pronunce di Cassazione (ordinanze 32592/2019 e 2927/2018), secondo cui «il tenore letterale della norma lascia ritenere che il perfezionamento della procedura di rivalutazione dei beni dell’impresa non è subordinato all’avvenuto versamento dell’imposta sostitutiva, ma piuttosto alla indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione e della relativa imposta sostitutiva». Per cui:
- chi ha scelto la rivalutazione con effetto meramente contabile non compila il quadro RQ;

- chi, invece, ha voluto rivalutare con effetto fiscale o eliminare il disallineamento contabile/fiscale deve stare attento a compilare il quadro.

Per chi si accorge di un’omissione, ci sono due rimedi da ponderare. Da un lato c’è la (difficile) strada che porta a riconoscere nell’omissione un errore «di fatto di diritto» che abilita il contribuente a «far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio» la propria diversa volontà, in base all’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98 (ad esempio, Cassazione 1291/2019 e 23993/2018). Dall’altro, la possibilità di ravvedersi – anche in caso di opzioni non evidenziate – entro i termini ordinari della dichiarazione (con un modello “correttivo nei termini”) o nei 90 giorni successivi (con una “integrativa”), come riconosciuto con risoluzione 325/02. Possibilità che quest’anno deve fare i conti con l’anticipo del termine per ottenere il contributo perequativo del Dl Sostegni bis, che crea incertezze sulle scadenze effettive.

La compilazione del quadro RQ è piuttosto semplice, anche se nasconde due insidie riguardanti:

1. le società con periodo d’imposta non solare, con bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 approvato dal 14 ottobre 2020 in poi, che avevano la facoltà di eseguire la rivalutazione in tale bilancio: in Redditi SC 2020 non è prevista la sostitutiva del 3%, il che costringe a forzature e a predisporre un prospetto di riepilogo;

2. le imprese del settore alberghiero/termale con rivalutazione «gratuita» ex articolo 6-bis del Dl 23/20, che non hanno voluto affrancare la riserva in sospensione d’imposta con la sostitutiva del 10%: non hanno alcun rigo da compilare nel quadro RQ, e l’Agenzia non ha mai chiarito quale sia lo strumento alternativo per formalizzare l’efficacia della rivalutazione (forse un qualche comportamento “concludente” come l’iscrizione a registro cespiti).

Monitoraggio dei disallineamenti
Un altro tema è quello del quadro RV, destinato al monitoraggio dei disallineamenti contabili e fiscali per soggetti in contabilità ordinaria. Il riallineamento è l’operazione che tende a ricondurre a unità i distinti valori e, a nostro avviso, ciò si verifica dall’esercizio 2021 (quindi nel quadro da compilare il prossimo anno), fermo restando che vi sono casi in cui resta un disallineamento da monitorare.

Se la rivalutazione meramente contabile non comporta particolari problemi (il maggior valore “nasce” nel 2020, pur senza essere ammortizzabile, e si inizia – o si continua – a compilare il quadro con valore fiscale immutato), più controverso è il caso della rivalutazione con sostitutiva del 3 per cento. Secondo alcuni il maggior valore fiscale andrebbe esposto dal 2024 (quando avrà effetto su plus e minusvalenze), ma riteniamo che sia condivisibile la compilazione dal 2021, così da indicare da tale anno i maggiori ammortamenti fiscali alla voce “decrementi”. Chi opta per allocare il maggior valore già quest’anno, si trova a indicare importi già riallineati, rendendo inutile la compilazione.

Prospetto del patrimonio netto
Rivalutazione e riallineamento impattano anche sulla compilazione del prospetto del patrimonio netto (società di capitali). La rivalutazione solo contabile crea un’ordinaria riserva di utili; quella fiscale determina una riserva che, a nostro avviso, al 31 dicembre 2020 (per i soggetti “solari”) va ancora indicata come “in sospensione d’imposta”, salvo evidenziare l’intervenuto affrancamento nel modello riferito al 2021. Analogamente si procede nel caso del riallineamento, con la differenza che la riserva non va aggiunta, ma ricavata da quelle già esistenti.

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