Imposte

Beni e servizi ceduti ai dipendenti: l’esenzione fiscale sale a 516,46 euro (solo) per il 2020

A differenza della maggior parte dei fringe benefit, le liberalità possono essere concesse anche al singolo dipendente

di Stefano Sirocchi

Raddoppia la soglia del welfare aziendale da 258,23 a 516,46 euro per il 2020. In particolare, tra le misure a sostegno delle aziende contenute nel decreto Agosto (approvato «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei ministri del 7 agosto) viene aggiornato il limite di esenzione fiscale delle cessioni di beni e servizi ai dipendenti di cui all'articolo 51, comma 3, del Tuir.

La novità è certamente di grande interesse per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo perché le erogazioni liberali sono la forma più tipica e diffusa di welfare aziendale. Inoltre, a differenza della maggior parte dei fringe benefit, tali liberalità possono essere concesse anche al singolo dipendente, non essendo richiesta l'erogazione alla generalità o a categorie di dipendenti (circolare 59/2008, paragrafo 16). Infine, che il vecchio limite potesse essere aggiornato, lo suggerisce anche la sua anzianità, fissata nelle vecchie 500mila lire, ossia 258,23 euro appunto.

Come chiarito dall'amministrazione finanziaria, l'ambito di applicazione della fattispecie è piuttosto ampia (circolare 326/E/1997, paragrafo 2.3.1). I beneficiari possono essere il dipendente, il coniuge, i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del Tuir, anche se non fiscalmente a carico. È previsto il diritto di ricevere detti beni e servizi anche da terzi, ad esempio mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, cosiddetti voucher. Inoltre, la disposizione si applica ad un gran numero di fringe benefit: sia quelli da quantificare in base al valore normale ex articolo 9 del Tuir sia quelli da determinare con i metodi convenzionali di cui al comma 4, articolo 51, del Tuir (ad esempio auto date in uso promiscuo, mutui a tassi agevolati, abitazioni concesse in locazione, eccetera).

In sede di applicazione delle ritenute, è necessario porre particolare attenzione alla natura dell'esenzione che non è una franchigia in senso stretto. Infatti, come previsto dalla norma, se l'erogazione liberale è superiore al limite fiscale consentito, il relativo valore concorre per intero a formare il reddito del dipendente (a ribadirlo, tra le altre, la circolare 59/2008).
In sintesi, la previsione è di rilievo e di ampia portata in quanto migliora il regime delle erogazioni liberali in natura, elemento fondante di qualsiasi politica welfare. Per chi è nelle giuste condizioni può valere la pena approfittarne, considerato pure che la nuova soglia di 516,46 euro è temporanea e riguarda solo il periodo di imposta 2020. L'anno prossimo si tornerà al vecchio limite.


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