Beni ai soci, dai plusvalori dividendi non imponibili
Gli aspetti fiscali delle operazioni da pianificare da qui a settembre. Il trattamento nel caso in cui il bene esca a un valore più alto del residuo contabile
Nel pianificare le operazioni di assegnazione e cessione agevolate dei beni ai soci (ai sensi dei commi 100 e seguenti dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023) occorre monitorare diversi aspetti, tanto civilistici quanto contabili e fiscali.
Uno di questi ultimi riguarda il “destino” dei plusvalori che dovessero emergere a conto economico, nell’ipotesi in cui contabilmente il bene fuoriesca a un valore maggiore rispetto al residuo contabile. Rinviando ad altro intervento per ciò che riguarda i vari approcci contabili e richiamando i precedenti di prassi (nell’attesa che l’agenzia delle Entrate diffonda chiarimenti aggiornati) è opportuno, a questo proposito, distinguere tra assegnazione e cessione.
La plusvalenza contabile eventualmente derivante dall’assegnazione agevolata ai soci di immobili strumentali «è fiscalmente irrilevante per il suo intero ammontare, anche se la stessa potrebbe risultare maggiore della plusvalenza fiscale (determinata sulla base del valore normale/catastale) sulla quale è applicata l’imposta sostitutiva» (circolare n. 37/E/2016, par. 1.1). Tale importo, quindi, opportunamente “sterilizzato” con una variazione fiscale in diminuzione in dichiarazione dei redditi, concorre alla formazione del risultato di conto economico di periodo e, in presenza di un risultato complessivamente positivo, confluisce tra le riserve disponibili di patrimonio netto. Secondo le Entrate «l’eventuale distribuzione di tale riserva seguirà il regime ordinario di tassazione come dividendo in capo ai soci percettori». A risultati simili si giunge in presenza di un differenziale positivo di reddito derivante dall’assegnazione (a un valore maggiore del contabile) di un “immobile-merce”.
In caso di cessione agevolata, frequentemente il corrispettivo si rivela superiore rispetto al netto contabile, nel qual caso a conto economico compare una plusvalenza (se viene ceduto un bene strumentale) ovvero un differenziale positivo (se viene cedute un bene merce), che (in assenza di perdite) potrebbe confluire a patrimonio netto. Attesa l’irrilevanza fiscale di questa posta (il Fisco, infatti, si interessa del plusvalore determinato con i criteri “fiscali” imposti dal legislatore, peraltro assoggettati ad imposta sostitutiva, con il principio che il corrispettivo ha effetto a questi fini solo se superiore al valore normale/catastale), va evidenziata una differenza importante tra cessione ed assegnazione. Infatti, anche in questo caso – come nella assegnazione – la plusvalenza contabile o il differenziale positivo di reddito (nel caso di beni merce), incrementando il risultato d’esercizio, potrebbe confluire tra le riserve disponibili di patrimonio netto. Qui, tuttavia, diversamente dalla assegnazione, sulla base del capitolo 5 della circolare 37/E/2016, la distribuzione di tali riserve:
• per le società di persone, riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione che in precedenza si era incrementato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva;
• per le società di capitali, è tassata con le regole ordinarie previste per i dividendi in capo ai soci percettori, ma al netto dell’importo della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società.
In quest’ultimo caso, pertanto, una quota della riserva (corrispondente alla base imponibile su cui è stata pagata la sostitutiva) è distribuibile senza alcun carico d’imposta né in capo alla società né in capo al socio, fenomeno più unico che raro tra le riserve di utili.
Ipotizzando la cessione agevolata al socio di una società di capitali ad un corrispettivo di 150.000 euro (ipotizzato pari al valore normale/catastale) di un immobile dal valore contabile residuo di 100.000, se la plusvalenza di 50.000 euro si riflette in un maggior utile di conto economico accantonato a riserva, la distribuzione di questa somma non costituisce dividendo (né crea “sottozero” in capo al socio). Questo, presumibilmente, perché, diversamente dall’assegnazione (dove il socio assegnatario fruisce “gratuitamente” del maggior valore del bene su cui la società assolve l’imposta sostitutiva), nella cessione il socio paga il corrispettivo e non ha, pertanto, ancora fruito del vantaggio derivante dall’operazione, ed è corretto che ne fruisca al momento della distribuzione. Tuttavia, di questa particolarissima tipologia di riserve non vi è alcuna traccia nei prospetti sul patrimonio netto del modello Redditi SC, per cui (tanto per il passato quanto per il futuro) è opportuno tenerne traccia altrove, al fine di evitare di assoggettare ad imposizione dividendi distribuibili senza carico fiscale ovvero di difendersi a fronte di pretese degli uffici che potrebbero censurare (in quanto anomale) distribuzioni prive (in questo caso correttamente) dell’ordinaria imposizione.