Imposte

Beni strumentali 4.0 «prenotati» nel 2022: la consegna decide quanto vale il bonus

Le regole più vantaggiose previste dalla manovra 2021 possono essere trascinate anche quest’anno

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di Gabriele Ferlito

La programmazione degli investimenti in beni materiali 4.0 richiede un particolare “focus” sulla tempistica della consegna del bene. Eventuali ritardi, infatti, possono comportare l’applicazione di un’agevolazione meno favorevole di quanto preventivato.

Secondo la normativa vigente, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (allegato A alla legge 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, cosiddetto “prenotazione”), spetta un credito d’imposta nella misura del:
40% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
20% del costo per gli investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni di euro;
10% del costo per gli investimenti da 10 milioni ed entro il limite di 20 milioni di euro (articolo 1, comma 1057, legge 178/2020, legge di Bilancio 2021).

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, legge 234/2021) ha stabilito la proroga della misura per gli anni successivi al 2022, ma ha ridotto in modo significativo l’agevolazione.

Nello specifico, per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026, in presenza di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2025) il credito d’imposta è pari al:
20% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
10% del costo per gli investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni di euro;
5% del costo per gli investimenti da 10 milioni ed entro il limite di 20 milioni di euro.

Il meccanismo della prenotazione

Per individuare la data di effettuazione dell’investimento, e quindi la normativa applicabile, già la circolare 4/E/2017 aveva chiarito che occorre applicare regole generali in materia di competenza stabilite dall’articolo 109, commi 1 e 2, Dpr 917/1986 (Tuir), secondo cui, per l’acquisto di beni mobili (anche in leasing), rileva:

● la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;

● in caso di lavori in appalto, la data di ultimazione della prestazione oppure lo stato di avanzamento dei lavori.

Quindi, a fronte di un bene “prenotato” nel 2022, se la consegna avviene nel primo semestre 2023 è possibile fruire delle aliquote più favorevoli previste dalla legge di Bilancio 2021, ma se la consegna avviene nella seconda parte dell’anno si applicano le regole della legge di Bilancio 2022.

Gli altri requisiti

Non va peraltro dimenticato che la fruizione del credito d’imposta beni materiali 4.0 è subordinata al verificarsi di ulteriori requisiti, di cui occorre monitorare l’integrazione. Ad esempio, è possibile iniziare a godere del credito solo dal momento di entrata in funzione del bene, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Nell’ipotesi in cui l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione del credito potrà iniziare solo da tale successivo periodo (ma nel frattempo si può fruire del credito “non 4.0”, come confermato, da ultimo, dalla risposta ad interpello n. 71/2022).

Per i beni di costo unitario superiore a 300.000 euro, inoltre, la normativa richiede la produzione di una perizia tecnica o di una attestazione di conformità da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche “4.0” e che sono interconnessi al sistema aziendale. Anche in questi casi, se l’acquisizione dei documenti avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti (risposta ad interpello n. 62/2022).

L’intervento del Milleproroghe

Sempre in tema di agevolazioni per gli investimenti, ma in relazione alla più ricca versione vigente fino alla fine del 2021, interviene il decreto Milleproroghe 2022, che in via di conversione ha ottenuto la fiducia alla Camera il 21 febbraio ed è atteso nei prossimi giorni all’ok definitivo del Senato.

In particolare, viene posticipato dal 30 giugno 2022 alla fine del 2022 il termine per la consegna del bene da parte di chi abbia “prenotato” in tempo la versione del bonus vigente con la vecchia legge di Bilancio (si veda l’articolo «La Camera vota la fiducia al Milleproroghe: le norme fiscali dalle cartelle alla prima casa»).


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