Imposte

Beni strumentali agevolati, nel quadro RU anche i cespiti in consegna nel corso del 2022

L'indicazione di questi beni serve a monitorare la misura nell'ambito del Pnrr

di Paolo Meneghetti

È fondamentale chiarire che la data in cui l’investimento viene effettuato non coincide necessariamente con quella in cui il credito d’imposta inizia a essere fruibile. Infatti, l’esecuzione dell’investimento si ha quando il bene strumentale viene meramente consegnato, ma esso potrebbe entrare in funzione o essere interconnesso anche diversi giorni dopo.

Il caso dell’interconnessione, per i beni Industria 4.0, è quello più frequente, poiché può capitare che il cespite sia consegnato entro il 30 giugno dell’anno X essendo stato prenotato nell’anno X-1, e poi sia interconnesso nel mese di novembre dell’anno X. L’avvenuta consegna entro il 30 giugno serve per bloccare il diritto a ottenere il tax credit nella misura prevista per l’anno X–1, fermo restando che la prima rata di credito d’imposta sarà materialmente fruibile a partire da novembre dell’anno X.

Nelle istruzioni al quadro RU modello Redditi 2022 c’è un’imprecisione che rischia di creare più di un equivoco sul tema della prenotazione. Infatti, a commento dei codici H4, 2H e 3H (beni strumentali sia ordinari che Industria 4.0, per i quali spetta il credito d’imposta ex legge 160/19, quindi rispettivamente 6% e 40%), si afferma che in tale condizione si trovano i beni prenotati entro il 31 dicembre 2020 e consegnati entro il 30 giugno 2021. Quindi per un bene strumentale non “4.0” prenotato, ad esempio, il 15 dicembre 2020 e consegnato il 20 maggio 2021 spetterebbe il credito d’imposta nella misura del 6 per cento.

Ciò però è contraddetto dalla circolare 9/E/2021, che al paragrafo 3.1 – nell’intento di sistemare il pasticcio della sovrapposizione di due norme (legge 160/19 e legge 178/20) sugli investimenti eseguiti dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 – ha chiaramente affermato che coloro che hanno prenotato il bene in questo lasso di tempo hanno diritto di applicare la nuova disciplina della legge 178/20: cioè, nell’esempio citato sopra, il credito d’imposta nella misura del 10% e non del 6 per cento.

È vero che in relazione al rigo RU 5 si chiarisce che gli acconti pagati entro il 15 novembre 2020 rientrano nella legge 160/19; ma andrebbe meglio specificato che quelli pagati dal 16 novembre al 31 dicembre 2021 rientrano nella legge 178/20.

Del tutto innovativo è invece il passaggio delle istruzioni al quadro RU 2022 (sempre in tema di prenotazione del cespite), dove si richiede di segnalare anche i beni che verranno consegnati entro il 30 giugno 2022 e che quindi non possono aver dato luogo a crediti d’imposta maturati nel 2021.

Pertanto, nel rigo RU 5, colonna 2, vanno indicati i crediti relativi a cespiti prenotati nel 2021 e consegnati entro il 30 giugno 2022, che generano un bonus fiscale non fruibile nel 2021, bensì nel 2022. Peraltro, questa indicazione andrà comunque controllata alla luce del differimento al 31 dicembre 2022 del termine di prenotazione, da parte della legge di covnersione del Dl Milleproroghe (Dl 228/2022).

La segnalazione è necessaria per monitorare la misura agevolativa nell’ambito del Pnrr e il dato va riproposto nel rigo 140 della sezione IV del quadro RU, per esporre il valore degli investimenti che hanno generato quei crediti d’imposta.

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