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Beni strumentali in agricoltura, l’Agenzia a Telefisco: tax credit rinviabile agli anni successivi

Con il chiarimento delle Entrate il bonus non utilizzato entro il terzo anno può slittare ai periodi successivi senza rispettare la quota di un terzo

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di Gian Paolo Tosoni

È un’ottima notizia per il settore agricolo, quella della facoltà di utilizzare nei periodi di imposta successivi, in caso di incapienza, il credito di imposta maturato sull’acquisto di beni strumentali nuovi confermato dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2021.
Il credito di imposta sull’acquisto di beni strumentali nuovi per di più interconnessi con le altre funzioni aziendali, è di grande interesse per le imprese agricole in quanto le macchine operatrici sempre più frequentemente dispongono di un kit con il quale colloquiano con il sistema operativo aziendale.

Nel 2021 il credito di imposta è del 50% da ripartire in tre periodi di imposta, mentre quello sui beni strumentali ordinari che è del 10%, in presenza di soggetti che hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 5 milioni di euro, è utilizzabile in compensazione in una unica quota annuale.

Questa accelerazione che ha previsto il legislatore nella proroga del credito di imposta per l’anno 2021, non piaceva agli agricoltori che talvolta non hanno imposte e contributi sufficienti per compensare crediti di imposta che possono essere di importo elevato. Infatti il settore agricolo usufruisce di un regime speciale Iva che solo in certi settori comporta una imposta a debito; ancora gli agricoltori in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale in questi anni non pagano l’Irpef sul reddito dominicale e sul reddito agrario e sono esenti da Imu. Inoltre per le attività rientranti nel reddito agrario non è dovuta nemmeno l’Irap.

C’era quindi la legittima preoccupazione che se la quota del credito di imposta di competenza dell’esercizio non fosse utilizzata, si verificasse la perdita della parte non compensata (come avviene con il bonus del 110%). In verità la circolare dell’agenzia delle Entrate 5/2015 in materia di credito di imposta spettante alle reti di impresa aveva ammesso il riporto a nuovo della quota di credito non utilizzata nell’esercizio di competenza. Tuttavia alla luce del chiarimento fornito ora dall’agenzia delle Entrate non ci sono dubbi in ordine allo slittamento in avanti del credito di imposta non compensato.

Nella risposta l’Agenzia fornisce anche un esempio. Supponendo che a fronte dell’acquisto di un bene strumentale nuovo l’impresa abbia maturato un credito di imposta di 900 utilizzabile in tre quote di 300 nel 2021, 2022 e 2023; qualora nel 2022 ne utilizzi soltanto 250 rinvia la differenza di 50 all’anno successivo nel quale pertanto potrà usufruire di un credito di partenza di 350. Seguendo l’impostazione data dalla Agenzia pare ovvio che la quota che non si riesce a consumare entro il terzo anno, possa slittare ai periodi di imposta successivi senza rispettare in quegli anni la quota di un terzo.

La medesima regola dovrebbe essere applicabile in caso di acquisto di beni strumentali ordinari (credito del 10%) da parte delle imprese agricole con volume d’affari non superiore a cinque milioni di euro il quale è spendibile nel medesimo anno dell’acquisto.