Imposte

Beni strumentali, bonus con regole 2019-2020 per gli investimenti conclusi entro giugno 2021

La risposta resa a Telefisco 2020 va raccordata con la disciplina sui Sal nella realizzazione dei macchinari

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di Paolo Meneghetti

Come si coniuga la disposizione relativa alla prenotazione del bene con la risposta data a Telefisco 2020, secondo cui se l’acconto del 20% è stato pagato entro il 2018, e il bene è consegnato nel 2020, l’agevolazione è fruita in base alle regole per investimenti 2019 (ex legge 145/18)?

Infatti, un conto è se è stato pagato nel 2018 un mero acconto, senza che sia stata eseguita alcuna parte dell’investimento (cioè con il cespite acquistato in una data puntuale come bene finito); un altro conto è se invece l’investimento viene eseguito in singole parti, cosa che accade per i cespiti costruiti in base a contratto di appalto o realizzati in economia.

Per queste fattispecie l’agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che l’investimento, ai fini del bonus, è realizzato in singole e separate parti nel periodo d’imposta in cui maturano i costi di costruzione (beni realizzati in economia) o si rilevano i Sal approvati definitivamente (beni costruiti su appalto). Ciò anche nell’ipotesi in cui il cespite sia ultimato in un periodo d’imposta in cui non vi è più l’agevolazione: il che conferma che ogni quota maturata/Sal approvati costituisce un investimento stand alone.

Alla luce di ciò, si ritiene che la risposta data a Telefisco 2020 - nel caso qui in esame - vada letta così: se nei due periodi d’imposta precedenti al 2021 si sono realizzate le condizioni per la prenotazione del bene, e l’ultimazione avviene entro il 30 giugno 2021, l’agevolazione viene calcolata con le regole antecedenti a quelle in vigore nel 2021. Più precisamente, con le regole del 2019 ( superammortamento/iperammortamento) per le quote di investimento maturate in tale anno, e con il credito d’imposta 6% o 40% per le quote di investimento maturate nel 2020.

Sarebbe auspicabile che questa interpretazione fosse confermata dall’Agenzia, anche alla luce del fatto che per le parti di investimento maturate dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 si applicherebbe (secondo le previsioni non definitive dell’articolo 170 del Ddl di Bilancio 2021) una nuova misura del credito d’imposta; e nella norma dello stesso Ddl non è prevista quella disposizione che esclude dalle nuove regole gli investimenti ultimati nel 2021 ma prenotati nel 2020.

In pratica si genera un contrasto tra l’articolo 1, comma 185, della legge 160/19 – che attrae alle regole “vecchio credito d’imposta” gli investimenti conclusi entro il 30 giugno 2021 ma prenotati entro il 2020 – e la norma (non definitiva) dell’articolo 170 del Ddl di Bilancio 2021 – che attrae alle regole del “ nuovo credito d’imposta” gli investimenti realizzati tra 16 novembre 2020 e 30 giugno 2021.

I beni realizzati in economia
Per i beni realizzati in economia, la modalità di calcolo per stabilire la quota parte di investimento di competenza di un dato periodo è isolare i costi diretti e indiretti maturati nel periodo d’imposta per costruire il cespite stesso.

La procedura comporta la redazione di una scheda di lavorazione in cui vadano a confluire i costi in questione : ad esempio, consulenza per il progetto, materie prime, mano d’opera diretta, ammortamenti dei cespiti impiegati per la costruzione, eccetera.

Il tema della prenotazione del bene in questo caso è risolto ( circolare 4/E/2017, paragrafo 5.3) azzerando il requisito dell’ordine accettato dal fornitore, e considerando ai fini del raggiungimento della percentuale del 20% non già le somme versate in acconto, bensì la quota di opera costruita sul totale del costo determinato a consuntivo.


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