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Beni strumentali e Industria 4.0, «nuovo» credito d’imposta compensabile in tre anni

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

L’articolo 1, commi 1051-1063, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha prorogato - con significative modifiche - la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotta lo scorso anno dall’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020).
Con la possibilità di fruire già da subito del credito d’imposta per i beni acquisiti a partire dal 16 novembre 2020, senza dover più aspettare l’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
Quindi nuova corsa all’allineamento delle procedure, da parte delle software house, visto che è immaginabile che i contribuenti cui spetta tale credito d’imposta ne vogliano fruire in compensazione sui modelli F24 che presenteranno nei primi mesi del 2021.

Tempi di adeguamento dei software

Ma quanto è complesso adeguare le procedure ai nuovi calcoli?Non è chiaramente possibile fornire una risposta univoca valida per tutti i software, tuttavia è possibile affermare - una volta schematizzate tutte le possibilità previste dalle nuove norme - che le molte novità contenute nella legge di Bilancio 2021 non modificano l’impianto di base previsto in origine dalla legge 160/2019, ma creano una stratificazione di casistiche che può essere gestita a partire dai moduli di elaborazione già esistenti, opportunamente adeguati, ai quali si dovranno aggiungere tutte le nuove tipologie di credito.

Sia chiaro, non si parte da zero, ma si tratta comunque di un lavoro delicato e che richiede moltissima attenzione.

Le novità nella legge di Bilancio

Proviamo quindi a riassumere le novità, iniziando da quelle relative ai beni acquisiti nel periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero al 30 giugno 2022, in presenza di acconti):

• il comma 1054 estende il credito d’imposta a tutti i beni (materiali e immateriali) che non rientrano negli allegati A e B, della legge 232/2016 (i medesimi di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 160/2019 – ex superammortamento), stabilendo la percentuale di credito del 10%, fino a 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali. Percentuale elevata al 15% per i beni destinati a favorire l’utilizzo del lavoro agile;

• il comma 1056 estende il credito d’imposta ai beni materiali che rientrano nell’allegato A (i medesimi di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 160/2019 – ex iperammortamento beni materiali), stabilendo la percentuale del credito del 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% tra 2,5 e 10 milioni di euro, e del 10% tra 10 e 20 milioni di euro;

• il comma 1058 estende il credito d’imposta ai beni immateriali che rientrano nell’allegato B (i medesimi di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 160/2019 – ex iperammortamento beni immateriali), stabilendo la percentuale del credito del 20% fino a 1 milione di euro.

Analogamente la legge di Bilancio 2021 stabilisce nuove regole per i beni acquisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero al 30 giugno 2023, in presenza di acconti):

• il comma 1055 estende il credito d’imposta a tutti i beni (materiali e immateriali) che non rientrano negli allegati A e B, della legge 232/2016 (i medesimi di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 160/2019 – ex superammortamento), stabilendo la percentuale di credito del 6%, fino a 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali. Nessuna ulteriore agevolazione per i beni destinati a favorire l’utilizzo del lavoro agile;

• il comma 1057 estende il credito d’imposta ai beni materiali che rientrano nell’allegato A (i medesimi di cui all’articolo 1, comma 189, della legge 160/2019 – ex iperammortamento beni materiali), stabilendo la percentuale del credito del 40% fino a 2,5 milioni di euro, del 20% tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% tra 10 e 20 milioni di euro;

• il comma 1058 estende il credito d’imposta ai beni immateriali che rientrano nell’allegato B (i medesimi di cui all’articolo 1, comma 190 della legge 160/2019 – ex iperammortamento beni immateriali), stabilendo la percentuale del credito del 20% fino a 1 milione di euro.Va segnalato che il comma 1058 copre entrambi i periodi, per cui il limite di 1 milione di euro va inteso cumulativamente.

L’utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni di cui agli allegati A e B. Con l'eccezione del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Rimane infine in dubbio la possibilità di applicare le precedenti norme (articolo 1, commi 188-190 della legge 160/2019) per i beni acquisiti tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, visto che le stesse non sono state modificate. Sul punto alcuni commentatori hanno anticipato indiscrezioni secondo le quali nelle prossime settimane potrebbero essere emanate specifiche norme di coordinamento.

L’adeguamento dei software gestionali è già in corso e, al netto di alcuni chiarimenti che Assosoftware ha già richiesto agli Uffici competenti, le procedure saranno generalmente rese disponibili in tempi relativamente brevi.