Adempimenti

Bike e car sharing da certificare anche se pagati con carta

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di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

I servizi di bike e car sharing, i servizi collegati alla sharing economy e alla gig economy, in quanto non rientranti tra i servizi a distanza da certificare operazione per operazione con scontrini e ricevute fiscali o dal 1° gennaio 2020 con documento commerciale, salvo in ogni caso l’emissione di fatture elettroniche: con la risposta ad interpello 396/2019, pubblicata ieri 8 ottobre, l’agenzia delle Entrate nell’occuparsi del servizio di bike sharing introduce di fatto un principio applicabile per tutti quei servizi gestiti tramite piattaforme elettroniche e pagati tramite app su internet anche se il pagamento avviene in modo tracciabile. La certificazione riguarda tutte le predette operazioni anche quando rese a committenti privati che non operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Non si tratta infatti di operazioni riconducibili tra i servizi elettronici resi a committenti privati e, in quanto tali, esonerate, al momento, dall’obbligo di certificazione secondo quanto disposto dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019. Il prestare il servizio in maniera automatizzata e l’accettare esclusivamente pagamenti con strumenti elettronici non sono infatti sufficienti a qualificare il servizio stesso come elettronico e, per l’effetto, ad esonerare il prestatore dalla documentazione con corrispettivo dell’operazione: si tratta invece di un servizio riconducibile alla locazione onerosa di cose mobili non rientrante, per l’effetto, tra quelli prestati tramite mezzi elettronici elencati nel regolamento Ue 282 del 2011.

Certamente le conclusioni dell’Agenzia dovrebbero spingere a far riflettere il legislatore per introdurre, in caso di tracciabilità dell’operazione, una maggiore flessibilità per favorire tutte queste economie in divenire. Così come avvenne nel 1996 quando si individuarono le operazioni per le quali potevano operare gli esoneri dalla documentazione con scontrino e ricevuta.

Il caso esaminato

L’istanza di interpello è stata presentata da una società che, svolgendo attività di bike sharing, ha fatto realizzare una “applicazione” per smartphone e tablet grazie alla quale gli utenti possono usufruire del servizio, utilizzando la propria carta di credito per il relativo pagamento. Una volta effettuata la scansione del qr-code presente sulla bicicletta, viene effettuato il pagamento mediante sistema paypal o carta di credito e, contemporaneamente, si sblocca automaticamente il lucchetto elettronico che blocca il veicolo. Il periodo di noleggio termina con la chiusura del lucchetto alla riconsegna della bicicletta presso uno dei totem dedicati. Sul presupposto che si trattasse di servizi resi con mezzi elettronici, l’istante ha richiesto se, oltre all’effettuazione di un incasso tracciabile, in caso di prestazione verso clienti privati fosse sufficiente l’annotazione nel registro dei corrispettivi, senza rilascio di ricevuta, scontrino o dal 1° gennaio 2020 di un documento commerciale, prevedendo altresì l’emissione di una fattura elettronica ove richiesta oppure se il cliente fosse un soggetto Iva.

La risposta

Ad avviso dell’Agenzia, il servizio di bike sharing non rientra tra quei servizi elettronici resi a committenti privati, come individuati dall’articolo 7, paragrafo 1 , del regolamento Ue 282 del 2011. Si tratta invece di un’operazione di locazione onerosa di cose mobili come già chiarito dalla Entrate con la risoluzione 478/E/2008. Non si è infatti in presenza di un servizio fornito attraverso internet o una rete elettronica e con una natura che rende la prestazione esclusivamente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo ed impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Tra i servizi elettronici rientrano invece le forniture di siti web e web-hosting, di software, di immagini, testi e informazioni o di basi dati, nonché di musica, film, giochi e prestazioni di insegnamento a distanza. Il fornitore del servizio di bike sharing deve quindi rilasciare uno scontrino o una ricevuta fiscale e dal 1° gennaio 2020 un documento commerciale, che potrà essere inviato al cliente, previo accordo, anche in formato elettronico.

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