Contabilità

Bilanci 2022, check list per le società Oic

Liste aggiornate su rivalutazione e riallineamento

di Franco Roscini Vitali

Liste di controllo Assirevi, relative a bilanci d’esercizio e consolidati 2022 delle società Oic adopter, disponibili per imprese e professionisti sul sito dell’associazione.

Le liste destinate ai soggetti Ias/Ifrs erano già state pubblicate nello scorso mese di dicembre 2022 (si veda Il Sole 24 Ore del 20 dicembre 2022).

Le liste ora pubblicate, destinate alle imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali, sono aggiornate con quanto prevede il Documento interpretativo 10 dell’Organismo italiano di contabilità (Oic) che tratta gli aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento dopo la legge di Bilancio 2022.

Altro aggiornamento riguarda l’Interpretativo 11 dell’Oic (ancora in bozza) che recepisce la facoltà di derogare ai criteri di valutazione previsti dall’articolo 2426 del Codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante.

Le check list tengono conto anche delle modifiche apportate ai principi contabili nazionali conseguenti al recepimento della legge europea 238/2021: tre le novità d’interesse generale.

Con riferimento al bilancio consolidato, nell’articolo 27 del decreto 38/05 relativo ai casi di esonero, rammentiamo che i limiti ivi previsti si calcolano «su base consolidata», ma la verifica del superamento degli stessi può essere determinata anche su base aggregata senza effettuare operazioni di consolidamento e in tal caso i limiti numerici (attivi 20 e ricavi 40 milioni di euro) sono maggiorati del 20 per cento. Pertanto, si può evitare di operare le rettifiche di consolidamento, sommando semplicemente i bilanci delle società da consolidare, aumentando del 20 per cento il limite di ricavi e attivi.

Altra norma introdotta nell’articolo 2423-ter del Codice civile riguarda i compensi di partite, sempre vietati nel bilancio, ma nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, nella nota integrativa devono essere indicati gli importi lordi oggetto di compensazione. Questo anche se non si tratta di una vera e propria novità, quantomeno per le ipotesi già previste nei principi contabili: crediti e debiti tributari, imposte anticipate e differite iscritte nella voce 20 del conto economico, e utili/perdite su cambi (conto economico, voce C17-bis).

Anche la contabilizzazione dei contributi pubblici a riduzione del costo delle immobilizzazioni, richiede l’indicazione in nota integrativa del costo al lordo degli stessi.

Inoltre, il bilancio delle micro-imprese non è applicabile agli enti d’investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria, così come alcune semplificazioni previste nell’articolo 2435-bis per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Le liste di controllo, presentate in file formato word, sono scaricabili dal sito di Assirevi per consentirne un più agevole utilizzo sul campo da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

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