Bilanci, per chi è in ritardo seconda chiamata entro luglio
Scade oggi il termine per l’approvazione in prima convocazione
Scadono oggi i termini per l’approvazione dei bilanci riferiti agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019. Chi però non lo ha ancora fatto può utilizzare la seconda convocazione se la aveva già prevista quando ha indetto la convocazione. In questo caso il termine ultimo è il 29 luglio.
È tempo, quindi, per coloro che non hanno ancora concluso l’iter di fare il punto della situazione e di valutare l’effetto Covid-19 in merito alle informative da inserire nella nota integrativa. Infatti, considerati i maggiori tempi di approvazione, gli amministratori devono illustrare con più precisione l’impatto dell’emergenza, considerando anche che i revisori saranno chiamati a valutare attentamente quanto previsto dalla bozza di bilancio.
Ricordiamo che l’articolo 106 del Dl 18/2020 ha disposto, in deroga al Codice civile e allo statuto, la possibilità di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, posticipando il termine ordinario di 120 giorni al 28 giugno 2020 (quando l’esercizio coincide con l’anno solare) che però cadendo di domenica è automaticamente slittato a lunedì 29. Il termine di 180 giorni è riferito alla prima convocazione; pertanto, l’approvazione potrà avvenire in seconda convocazione entro il 29 luglio, in base all’articolo 2369 del Codice civile. Diventa quindi residuale la scadenza del 31 luglio 2020 per l’approvazione in prima convocazione da parte delle società che non hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare ma per le quali la possibilità di proroga a 180 giorni scade comunque il 31 luglio, termine attuale dello stato di emergenza .
Per chi ha fruito del maggior termine, cambiano anche le scadenze per il versamento del saldo e del primo acconto, che slittano al 31 luglio 2020 (ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione).
Chi ha fruito del maggior termine deve fare i conti di un aggravio degli oneri informativi. Come rilevato anche dalla Fondazione nazionale dei commercialisti nel documento del 20 aprile 2020, l’emergenza Covid è un «fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio» ai sensi dell’Oic 29 e le notizie da inserire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione sono necessariamente collegate alla data di approvazione del bilancio. Di conseguenza, il differimento dell’approvazione del bilancio accresce la quantità e la qualità delle informazioni da riportare nel documento descrittivo.
In relazione alle notizie da inserire, il citato documento prevede l’indicazione, se attendibile, dei seguenti elementi: contrazione ricavi 2020, impatto sui contratti esistenti, andamento della filiera, rinegoziazione dei debiti, ridefinizione delle politiche di investimento, eventuali ristrutturazioni del business model, politiche sul personale e sul capitale circolante.
L’informativa così predisposta sarà oggetto di controllo da parte del revisore in conformità al principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 560, secondo cui il revisore dovrà acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati del fatto che siano stati correttamente ident ificati dagli amministratori tutti i possibili effetti legati alla crisi sanitaria, anche al fine, se ritenuto opportuno o necessa rio, di integrare le attestazioni della direzione.
Altro parametro da valutare con cautela è il cosiddetto going concern, infatti l’articolo 7 del Dl 23/2018, sospendendo il principio di continuità aziendale come criterio di redazione del bilancio, non ha però disposto una specifica esenzione in termini di informativa di bilancio. Pertanto, fruendo del maggior tempo di approvazione del documento, gli amministratori hanno la possibilità di analizzare più dettagliatamente l’effettiva sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, dovendo quindi illustrare il risultato in nota integrativa. In questo caso, il revisore sarà chiamato a controllare, non solo l’idoneità dell’informativa, ma anche la corretta applicazione del citato articolo 7, dovendo verificare la sussistenza del principio di continuità aziendale nella fase ante coronavirus.
IL CODICE DELLA CRISI
Srl obbligate a nominare sindaci o revisori
Deadline anche per la nomina del collegio sindacale o del revisore per le Srl obbligate in base alle nuove soglie previste dal Codice della crisi, al fine
di evitare l’intervento del tribunale. In base all’articolo 2477 del Codice civile la nomina spetta infatti al tribunale su segnalazione
del conservatore del registro imprese presso la Camera di commercio o su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Pertanto, in caso di inerzia, sarà un soggetto esterno all’impresa a decidere quale delle figura nominare e con quali costi.
Si ricorda, infine, che dalla delibera di nomina del sindaco, scattano i 30 giorni per la comunicazione al Registro imprese (obbligo non previsto in caso di revisore).
Alessandro Sacrestano,
Riviste