Contabilità

Bilanci, continuità aziendale cristallizzata a fine 2019

Confermato il documento interptretativo dell’Oic posto in consultazione

L’Oic conferma, all’esito della consultazione, il documento interpretativo 6 relativo all’articolo 7 del Dl Liquidità (si veda il Sole 24 Ore del 30 aprile scorso). Il documento muove da un’opportuna inversione dell’ordine di trattazione della disposizione normativa per occuparsi innanzi tutto della questione di maggior attualità, relativa ai bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati a tale data. Con riguardo all’ipotesi più ricorrente, relativa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, si chiarisce che «la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio (…) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’Oic 11».

Viene così confermata l’interpretazione secondo la quale la norma permette di allineare tutti i bilanci non ancora approvati al 23 febbraio alla data di chiusura dell’ultimo esercizio anteriore allo scoppio della pandemia: un riferimento temporale unitario, rappresentato di regola dal 31 dicembre 2019, al quale andrà cristallizzata la valutazione della continuità aziendale ai fini delle valutazioni di bilancio.

Lo stesso documento precisa che non è invece possibile attivare la deroga se al 31 dicembre 2019 «la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’Oic 11». Si tratta di una mera facoltà, avvalendosi della quale gli amministratori possono redigere il bilancio «applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’Oic 11 e del paragrafo 59 c) dell’Oic 29».

Il richiamo a quest’ultimo principio sottolinea l’importanza della norma per i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019, in quanto consente di non tenere in considerazione gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio. Ai fini delle valutazioni di bilancio rileva unicamente la circostanza che la continuità sussistesse «sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio».

La società che si avvale della ultrattività della continuità aziendale preesistente alla pandemia deve comunque fornire informazioni di tale scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del Codice civile e deve rappresentare nella nota integrativa gli effetti che le circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società le eventuali incertezze in merito alla continuità aziendale, fornendo informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Nella nota integrativa andranno altresì descritti i prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Si tratta di una valutazione quanto mai problematica alla luce delle incertezze dello scenario complessivo. Come tale non incide sui criteri di valutazione del bilancio e non può giustificare no opinion sul punto da parte dei revisori, che finirebbero per far rientrare dalla finestra quelle criticità per le imprese – e quelle potenziali responsabilità degli amministratori nella continuazione non conservativa della società – che il legislatore ha inteso tenere fuori dalla porta con la presunzione di continuità e la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della relativa causa di scioglimento.

Resta infine da segnalare che l’esigenza di «neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi» (così la Relazione illustrativa) riguarda anche gli enti che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali. In questo quadro il richiamo all’articolo 2423 bis, operato dall’articolo 7 e valorizzato dal documento dell’Oic, non sembra giustificare una esclusione dalla agevolazione normativa delle società che adottano gli Ias, per le quali lo scenario può determinare difficoltà di valutazione non meno elevate. Pare dunque irragionevole creare disparità di trattamento che si tradurrebbero in una indebita responsabilizzazione dei loro amministratori.

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