Contabilità

Bilanci, il costo ammortizzato mette alla prova crediti e debiti finanziari

immagine non disponibile

di Marco Confalonieri e Alessandro Saini


Bilanci al test del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti e debiti, con la necessità di tenere conto del «fattore temporale» (articolo 2426, comma 1, n. 8, del Codice civile). Il costo ammortizzato interessa i crediti e debiti sorti successivamente al 1° gennaio 2016 (è comunque ammessa l’applicazione retroattiva) e può essere disapplicato qualora gli effetti siano irrilevanti, ad esempio, in presenza di crediti e debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi.

Le nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 139/2015 determinano un rilevante avvicinamento agli Ias-Ifrs (Ias 39), con effetti che dovranno essere attentamente valutati, anche sul piano fiscale. Ciò risulta particolarmente evidente per i crediti e debiti di natura finanziaria infruttiferi o con tasso contrattuale significativamente diverso dal mercato.

Come indicato dai nuovi Oic 15 e 19 , in tali casi il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri ed il valore di iscrizione iniziale del credito o debito è pari al valore attuale così determinato, al quale occorre aggiungere o sottrarre gli eventuali oneri di transazione. Per i crediti o debiti di natura commerciale, l’applicazione di tale criterio si pone in continuità con il passato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale e il valore a termine è rilevata a conto economico come provento o onere finanziario lungo la durata contrattuale, sulla base del tasso di interesse effettivo. Si tratta in sostanza di individuare la parte del corrispettivo con natura finanziaria e di ripartirla lungo la durata del contratto. Gli Oic 15 e 19, rivisti nel 2014, già prevedevano una impostazione analoga per i crediti e debiti commerciali a medio-lungo.

Novità di tutt’altra portata riguardano invece i crediti e debiti di natura finanziaria. In tali casi, infatti, i nuovi Oic prevedono che la differenza tra le disponibilità erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di mercato, sia rilevata tra gli oneri o proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione non attribuisca a tali componenti una diversa natura (ad esempio, in caso di finanziamenti erogati dalla controllante, incremento della partecipazione e, per la controllata, incremento del patrimonio netto). Differentemente dai crediti e debiti commerciali - per i quali i proventi ed oneri finanziari sono scorporati dal corrispettivo dell’operazione - per quelli di natura finanziaria (secondo i nuovi Oic, la medesima impostazione riguarda anche la parte dei crediti e debiti commerciali relativa all’Iva), gli oneri e proventi iniziali si compensano con i maggiori interessi “virtuali” a tassi di mercato da rilevare lungo la durata contrattuale, complessivamente annullandosi.
Si noti che nei nuovi Oic non è previsto che gli oneri e proventi iniziali siano da rinviare agli esercizi successivi, secondo la durata contrattuale. Del resto, se questo fosse, gli effetti dell’attualizzazione verrebbero meno, confermando così la precedente impostazione degli Oic che richiedeva la valutazione al nominale anche per i crediti e debiti finanziari a medio-lungo a tassi non di mercato. Si propone il seguente esempio: finanziamento infruttifero di 1.000 erogato il 31.12.20X0 con scadenza 31.12.20X5 e tasso di mercato del 2 per cento. Attualizzando il credito di 1.000 su 5 anni al tasso di mercato, si ottiene un valore al 31.12.20X0 di 906. Seguendo l’Oic 15, il credito dovrebbe essere iscritto a 906, rilevando a conto economico oneri finanziari per 94 nell’anno 20X0 e, negli anni successivi, proventi finanziari del medesimo importo, fino al raggiungimento del nominale di 1.000 al 31.12.20X5.

Si tratta di un’impostazione che richiede prudenza e potrebbe generare effetti distorsivi da valutare con attenzione. I proventi finanziari iniziali potrebbero infatti migliorare i risultati e giustificare distribuzioni altrimenti non possibili. Vi è poi il rischio di anticipazioni o aggravi di imposta, con ripercussioni anche ai fini Irap, ad esempio, per le holding industriali. Va peraltro tenuto presente che l’articolo 96 del Tuir non consente di portare a nuovo interessi attivi eccedenti ed il consolidato fiscale non ammette la compensazione di interessi passivi eccedenti con interessi attivi eccedenti di altre consolidate. In definitiva, le nuove disposizioni sull’attualizzazione dei crediti e debiti non commerciali presentano aspetti peculiari che sembrano essere stati trascurati anche dalle disposizioni di coordinamento della disciplina fiscale con le novità sui bilanci di recente introdotte nella conversione in legge del Milleproroghe.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©