Contabilità

Bilanci, la legge Europea estende le regole delle Spa ad altri tipi di società

Arrivano novità sui bilanci che recepiscono la direttiva 2013/34/Ue

di Enzo Rocca

In arrivo novità sui bilanci dalla legge Europea 2019-2020, in corso di approvazione, per effetto del recepimento di parti della direttiva 2013/34/UE.

L'obbligo di redigere il bilancio secondo le disposizioni previste per le spa è esteso anche alle società in nome collettivo o in accomandita semplice i cui soci sono società di capitali soggette al diritto di un altro Stato Ue o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili alle srl disciplinate dal diritto di uno Stato Ue (articolo 111 duodecies). Nei casi in cui siano presenti in bilancio partite compensate ammesse dalla legge, nella nota integrativa ne vanno indicati gli importi lordi. Ricordiamo che, quali fonti qualificate per effettuare tali compensazioni, sono ricompresi anche i principi contabili nazionali emanati dall’Oic. Ciò in quanto essi, ai sensi dell’articolo 9-bis del Dlgs 38/2005, forniscono elementi interpretativi e applicativi nella redazione dei documenti contabili.

Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni del bilancio delle microimprese (articolo 2435-ter, Codice civile). Inoltre, alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, non si applica né la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (articolo 2435- bis, comma 6, Codice civile), né la possibilità di comprendere la voce “D Ratei e risconti” dell'attivo nella voce “CII Crediti” e la voce “E Ratei e risconti” del passivo nella voce “D Debiti” (articolo 2435- bis, comma 2, Codice civile). Infine, vanno indicate in nota integrativa denominazione, sede legale e forma giuridica delle partecipazioni in altre imprese comportanti responsabilità illimitata (articolo 2361, comma 2, Codice civile).

In materia di bilancio consolidato, saranno esclusi i diritti di voto di azioni o quote proprie detenute dall’impresa partecipata, da una sua controllata o da terzi per conto di tali imprese. Le controllate diventano oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite (articolo 26, Dlgs 127/91). È stata poi modificata la norma che esonera dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti previsti dall’articolo 27, comma 1 del Dlgs 127/91. I valori da considerare vanno invece determinati su base consolidata. Inoltre, è consentita la verifica anche su base aggregata, ma in questo caso il totale di attivi e ricavi da vendite e prestazioni va maggiorato del 20%, perché il consolidamento, in presenza di operazioni infragruppo, determina valori più bassi nel consolidato rispetto all’aggregato (articolo 27, Dlgs 127/91). In nota integrativa, infine, l’elenco delle altre partecipazioni in controllate e collegate deve indicare, per ciascuna, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Queste informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è ̀tenuta a pubblicare lo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile (articolo 39, Dlgs 127/91).

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