Contabilità

Bilanci, la luce in fondo al tunnel per riaffermare la certezza del diritto

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di Luca Miele

Il (difficile) raccordo tra fisco e bilanci intravede la luce. Dopo la vicenda paradossale degli ultimi mesi (più volte ricostruita e raccontata su queste colonne), sembra finalmente delinearsi una soluzione con un emendamento governativo al decreto Milleproroghe che dovrà essere votato al Senato la prossima settimana. In pratica, le nuove modalità di rappresentazione contabile conseguenti al decreto legislativo 139/2015 avranno, in linea generale, anche rilevanza fiscale. Il correttivo stabilisce, infatti, che la qualificazione, classificazione e imputazione temporale regolata dai principi contabili nazionali assume rilievo ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Si tratta del principio di derivazione rafforzata, già noto ai soggetti Ias adopter, e che ora trova applicazione dal 2016 anche per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali, diversi dalle micro imprese.

In altre parole, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, come declinato dai nuovi principi contabili, opera pienamente anche ai fini tributari. Per effetto di tale nuova previsione, ad esempio, assume rilevanza fiscale il criterio del costo ammortizzato in tema di valutazione di crediti, debiti e titoli o la qualificazione di natura patrimoniale delle operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie.

Un'ulteriore previsione neutralizza gli effetti della eventuale inclusione delle componenti (ex) straordinarie nelle voci dell'area caratteristica. In particolare, la neutralizzazione riguarda le componenti positive e negative derivanti da trasferimenti di azienda. Queste operazioni, pertanto, non incideranno sulla determinazione del Rol ai fini dell'articolo 96 del Tuir, del computo del plafond per la deducibilità delle spese di rappresentanza o agli effetti della disciplina sulle società di comodo o degli studi di settore.

Nella fase transitoria di passaggio all'esercizio 2016, una norma sancisce il principio della neutralità concernente le operazioni pregresse. Più precisamente, gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi d'imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili dovranno essere assoggettate alla disciplina previgente. Ad esempio, le spese di ricerca applicata o di pubblicità capitalizzate in anni precedenti e stralciate nel 2016 continueranno ad essere assoggettate al “vecchio” regime fiscale.

Una soluzione che dovrebbe garantire regole più certe a oltre un milione di imprese chiamate a fare i conti con i calcoli delle imposte in base alle nuove regole dei bilanci modificate a partire dall'esercizio 2016. Una buona occasione per affermare in una norma di legge quella certezza del diritto, di cui tanto si parla ma che spesso fatica a tradursi in realtà quando si ha a che fare con le regole fiscali nel nostro Paese.

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