Contabilità

Bilanci, microimprese senza nota integrativa

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di Franco Roscini Vitali

Bilanci delle micro-imprese al debutto dei rendiconti 2016. È questo l’effetto del recepimento della direttiva n. 34/13 che consente agli Stati membri di esentare queste imprese da numerosi obblighi relativi alla redazione del bilancio.

Si tratta delle società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 175 mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 350 mila euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità. Il recepimento era facoltativo e il nostro legislatore l’ha applicato con prudenza, abbassando i limiti relativi ad attivo dello stato patrimoniale e ricavi che, per l’articolo 3 della direttiva, sono doppi, rispettivamente 350 e 700 mila euro.

Inoltre, il legislatore non ha recepito l’ulteriore possibilità contenuta nella direttiva in relazione all’esonero dall’obbligo di pubblicazione del bilancio.

La direttiva, poi, precisa che entro il 20 luglio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle micro-imprese che tenga conto, in particolare, della situazione a livello nazionale relativamente al numero di imprese che rientrano nei criteri dimensionali (e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall’esenzione dall’obbligo di pubblicazione).

In effetti, si deve tenere conto che la maggior parte delle imprese europee è costituita da società di dimensioni minori: a questo proposito il codice civile, probabilmente, dovrebbe essere scritto in modo più completo perché, da sempre, regolamenta i bilanci in forma abbreviata e ora quelli delle micro-imprese rinviando alle disposizioni relative alle imprese maggiori.

Il nuovo articolo 2435-ter del Codice civile, dedicato alle micro-imprese, prevede la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis: medesima previsione per i criteri di valutazione, con la possibilità di non applicare la valutazione al costo ammortizzato a crediti, debiti e titoli.

In particolare, lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e numeri romani: in particolare, si tratta delle classi precedute da lettere maiuscole e sottoclassi precedute dai numeri romani. Inoltre, possono essere aggregate alcune voci: tuttavia, tra i crediti e debiti a breve devono essere separatamente indicati quelli esigibili oltre l’esercizio successivo.

Lo schema si distingue da quello delle piccole imprese, che redigono il bilancio in forma abbreviata, per l’assenza nelle voci del patrimonio netto della Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi relativa agli strumenti finanziari derivati dalla cui disciplina sono escluse le micro-imprese.

Nel conto economico possono essere raggruppate alcune voci, contenute nel valore e nei costi della produzione, nonchè nell’area finanziaria.

La semplificazione più significativa è l’esonero dalla redazione della nota integrativa se, in calce allo stato patrimoniale, sono contenute le informazioni relative a impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura della garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili; compensi degli amministratori.

Le società che si avvalgono delle esenzioni in questione devono presentare il bilancio in forma abbreviata (o ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo superano due dei limiti indicati sopra. A tale proposito il Codice civile non dice altro, ma il documento congiunto Cndcec-Confindustria, sul passaggio alle nuove disposizioni, precisa che le micro-imprese possono verificare il rispetto dei limiti previsti con riferimento agli esercizi 2015-2016 e adottare le nuove norme già nel bilancio 2016, in considerazione della previsione della direttiva di ridurre gli oneri amministrativi per le realtà di minori dimensioni.

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