Bilanci, sì alla «copertura semplice» per i derivati
La novità più rilevante in materia di bilancio introdotta dal decreto legislativo n. 139/15 riguarda la contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati.
La prima applicazione ai bilanci 2016 delle nuove norme ha comportato per le imprese, in alcuni casi, notevoli difficoltà e la soluzione di numerosi problemi: l'esperienza del primo esercizio di applicazione delle nuove norme può essere utile in occasione della chiusura dei bilanci 2017. Inoltre l'Organismo italiano di contabilità (Oic) nel corso del 2017 ha diffuso alcuni chiarimenti e operato alcune modifiche/integrazioni al principio contabile Oic 32 “Strumenti finanziari derivati”: questi emendamenti, diffusi in forma di bozza per la consultazione, sono in attesa di approvazione definitiva.
Innanzi tutto, la lettura del principio contabile e, rispetto ai bilanci 2016, il maggior tempo a disposizione, dovrebbe aver consentito di superare le difficoltà relative alla formalizzazione e documentazione delle operazioni.
Infatti, l'articolo 2426 n. 11-bis del Codice civile richiede per la sussistenza della relazione di copertura l'esistenza, fin dall'inizio, di due requisiti riferiti alla correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura: il primo sostanziale, relativo alla “stretta correlazione”, il secondo formale, relativo alla “documentata correlazione”. Molte imprese lo scorso anno non sono riuscite a formalizzare operazioni che dal punto di vista gestionale erano di copertura, ma contabilmente non potevano essere considerate tali in assenza o carenza della relativa documentazione.
Un chiarimento riguarda la possibilità di applicare il modello contabile previsto per le operazioni di copertura semplici a tutte le coperture di flussi finanziari nel caso sussista piena identità tra elemento coperto e strumento di copertura eccettuata la scadenza (Newsletter Oic maggio 2017).
Una società decide di accendere un finanziamento a tasso variabile di lungo termine e di coprirsi mediante la stipula di un contratto finanziario derivato. Lo strumento di copertura è stipulato con i medesimi “elementi portanti” del correlato elemento coperto, ad eccezione della scadenza: per esempio, 20 anni il finanziamento e 5 anni il derivato. In sostanza la società, probabilmente anche per la difficoltà di reperire un derivato con scadenza a vent'anni, intende stipulare alla scadenza del derivato ulteriori coperture per i successivi anni.
L'Oic rammenta che per il paragrafo 102 a) dell'Oic 32 la relazione consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (paragrafi 56-60) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi da 61 a 66): inoltre, il paragrafo 65 prevede che una società può designare una parte dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto se attribuibile a uno o più flussi finanziari contrattuali. Pertanto, se le scadenze dei flussi finanziari di cassa designati come elemento coperto coincidono, o sono strettamente allineate a quelle dello strumento di copertura, e sono soddisfatti tutti gli altri criteri previsti dai paragrafi 101 e 102 dell'Oic 32 il modello semplificato può essere attivato. La risposta, per il principio di derivazione rafforzata, ha rilevanza anche fiscale ai fini dell'applicazione dell'articolo 112 Tuir, relativo agli strumenti finanziari derivati.