Contabilità

Bilanci al test di principi Oic e interpelli

di Franco Roscini Vitali

La redazione dei bilanci 2019 potrà tenere conto, per la quantificazione delle imposte Ires e Irap, anche delle risposte che l’agenzia delle Entrate ha fornito lo scorso anno a seguito di interpelli presentati dalle imprese.

Molti interpelli hanno riguardato l’applicazione della derivazione rafforzata: le imprese hanno chiesto conferma, dal punto di vista fiscale, delle scelte contabili operate. In alcuni casi, i quesiti posti dalle imprese evidenziano una non corretta interpretazione delle disposizioni contenute nei principi contabili che, si ricorda, sono principi generali, non casistici.

Nei bilanci 2019, poi, le imprese trovano confermate due disposizioni, già presenti gli anni scorsi: innanzi tutto la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni, di controllo e collegamento, immobilizzate.

In alcune situazioni potrebbe essere conveniente la rivalutazione dei beni ammortizzabili, perché l’aliquota dell’imposta sostitutiva, in precedenza del 16 per cento, è stata ridotta al 12 per cento con pagamento rateizzato fino a 3 milioni di euro in tre rate annuali e, oltre tale importo, in sei rate in occasione di acconti e saldi dei periodi successivi.

Purtroppo, si deve tenere conto che il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini Ires e Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo al 2019 (dal 2022), mentre per cessioni/assegnazioni/destinazioni estranee all’esercizio dell’impresa/autoconsumo in data anteriore al quarto periodo si fa riferimento ai valori ante rivalutazione.

Altra disposizione riconfermata è la possibilità, per le imprese Oic adopter, di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Infine, l’Organismo italiano di contabilità ha emanato il principio Oic 33, in uscita a breve in versione definitiva, che detta le regole per il ritorno alle norme del Codice civile per le imprese che in precedenza hanno adottato gli Ias/Ifrs.

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