Diritto

Bilancio non conforme, la delibera di approvazione è nulla

Il socio ha interesse quando è stato indotto in errore dall’inesatta informazione sulla consistenza patrimoniale

di Giuseppe Acciaro

La deliberazione dell’assemblea di una società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme rispetto ai principi di correttezza, precisione e verità è nulla. Il socio ha interesse ad agire per la declaratoria di nullità quando nell’approvazione dello stesso è stato condotto in errore dall’inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale della società. Questa è la decisione cui è giunta la Corte d’appello di Cagliari con la sentenza 359/2020 pubblicata il 24 giugno 2020.

La controversia ha avuto ad oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e della conseguente delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale. Il procedimento era stato proposto dall’amministratore unico della società – appellante - contro i soci della stessa – appellati.

In primo luogo, l’appellante aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per l’operatività della clausola compromissoria inserita nello Statuto e la necessità quindi di devolvere la controversia al collegio arbitrale. La Corte di appello, nel rigettare il primo gravame, ha ribadito che le norme volte a garantire i principi di chiarezza e precisione del bilancio attengono a diritti indisponibili e sono, pertanto, inderogabili, essendo dettate a tutela del socio e di tutti i soggetti che entrano in contatto con la società. Poiché le vertenze relative a diritti indisponibili non sono compromettibili, rientrano esclusivamente nella giurisdizione del giudice statuale.

Con il secondo motivo di gravame, la società appellante aveva dedotto che il giudice di prime cure, facendo propri i risultati della Ctu, avesse erroneamente accertato la violazione del principio di chiarezza e precisione del bilancio. Tuttavia, la Corte di appello ha confermato che il bilancio, sotto il profilo della chiarezza, non rispettava il dettato normativo e non forniva una completa e corretta informazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. La violazione delle norme imperative attinenti alla redazione del bilancio rende secondo la corte quest’ultimo nullo per illiceità dell’oggetto, con conseguente nullità della delibera di approvazione. Il giudice sottolinea come nel caso di specie non sia possibile esperire il rimedio dell’annullabilità, poiché i vizi non attengono a irregolarità nella formazione del bilancio.

Sulla base di ciò, il Collegio ha altresì rilevato la nullità derivata della deliberazione di ricapitalizzazione. Tale delibera, infatti, è stata ritenuta invalida non soltanto per l’assenza dei presupposti di cui all’articolo 2482-bis del Codice civile, essendo le perdite integralmente assorbite dalle riserve, ma anche in quanto adottata sulla base di un bilancio falso. Si richiama, a tal proposito, quanto disposto dall’articolo 2479-ter, comma 3, del Codice civile, ai sensi del quale possono essere impugnate «le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza di informazioni», che nel caso di specie è riconducibile al mancato invito per la convocazione dell’assemblea.

Con un terzo motivo di appello, la società appellante ha eccepito la carenza di interesse ad agire in capo agli appellati – soci della stessa - difettando un interesse concreto e attuale al giudizio. La Corte ha ribadito che l’interesse degli appellati è insito nel loro status di soci e consiste «nell’utilità concreta a che la loro qualità di soci e della loro partecipazione alla compagine sociale non venga pregiudicata dall’agire degli altri soci». La stessa Cassazione ha affermato a più riprese che deve riconoscersi l’interesse del socio ad agire per l’impugnativa di tale delibera quando «egli possa essere indotto in errore dall’inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale», ovvero quando, «per alterazione o incompletezza dell’esposizione dei dati, deriva o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione».

In conclusione, la Corte di appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, rigettando ogni gravame, sancendo l’inefficacia delle clausole statutarie compromissorie aventi ad oggetto diritti indisponibili e riconducendo all’alveo della nullità per illiceità dell’oggetto i bilanci adottati in violazione dei principi di correttezza e veridicità, nonché ha riconosciuto l’interesse del socio, insito nel suo status, ad agire per l’impugnativa di tale delibera.

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