Controlli e liti

Black list, il domicilio fiscale è quello dell’ultima residenza in Italia

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di Emilio de Santis

Il domicilio fiscale deve essere ritenuto quello dell’ultima residenza in Italia per i cittadini che abbiano trasferito la loro residenza all’estero in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (come identificato dal Dm Finanze del 4 maggio 1999 , tuttora vigente). Ad affermarlo è l’ ordinanza 23354/2017 della Cassazione .

Il collegio di legittimità ha respinto il ricorso del contribuente contro la sentenza di secondo grado, che già aveva rigettato l’appello del ricorrente contro la decisione della Commissione tributaria provinciale. Il caso riguardava l’impugnazione di una cartella per Iva, Irpef e Irap relativa agli anni di imposta 2000 e 2001, per i quali l’ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento, notificati presso il domicilio fiscale del contribuente, identificato nell’ultima residenza in Italia ed indicato nella dichiarazione dei redditi presentata dopo la sua iscrizione all’Aire (avvenuta nel settembre 2004). Questi atti non erano stati impugnati dal contribuente, che asseriva di non averli mai ricevuti e che riteneva dovessero essergli notificati nella propria residenza nel Principato di Monaco (Stato appartenente alla black list), come da risultanza anagrafica.

Il contribuente, che non aveva mai espresso alcuna eccezione sul merito degli avvisi, sosteneva che la Ctr non avesse tenuto nel debito conto la dichiarazione di illegittimità costituzionale (avvenuta con la sentenza 366/2007 della Corte costituzionale ) del combinato disposto dell’ articolo 58, primo e secondo periodo del comma 2 , con l’ articolo 60, comma 1, lettere c), e), e-bis) ed f) del Dpr 600/1973 , per la parte in cui si esclude l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 142 del Codice di procedura civile relativamente alle notifiche di atti a cittadini italiani che abbiano all’estero la residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria.

Ma la Suprema corte ha escluso che il caso al suo esame avesse a riguardo la fattispecie per la quale si era espressa la Consulta, in quanto il contribuente versava nella situazione prevista dal terzo periodo del secondo comma dell’articolo 58 del Dpr 600/1973, avendo la residenza in uno «Stato o territorio diverso da quelli individuati con decreto del ministero dell’Economia e finanza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale» (come attualmente recita l’ articolo 2, comma 2-bis, del Tuir ). E in questo caso è valida la notifica effettuata al domicilio del contribuente risultante nel comune di ultima residenza in Italia.

Cassazione, ordinanza 23354/2017

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