Controlli e liti

Bocciata la cartella non preceduta dall’avviso bonario sui redditi a tassazione separata

L’ordinanza 7291/2020 della Cassazione: no all’iscrizione a ruolo senza aver prima comunicato la liquidazione

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di Alessandro Borgoglio

È illegittima l’iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento se l’agenzia delle Entrate non ha prima ritualmente notificato la comunicazione relativa alla liquidazione automatizzata delle somme soggette a tassazione separata. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 7291/2020.

In base all’articolo 6, comma 5, della l egge 212/2000, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria, a pena di nullità dei successivi provvedimenti, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

La regola: no al contradditorio preventivo nei controlli automatizzati
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la disposizione non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato in base agli articoli 36-bis, comma 3, del Dpr 600/1973 e 54-bis, comma 3, del Dpr 633/1972, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui le differenze tra la dichiarazione del contribuente e la cartella di pagamento sono dovute semplicemente al mancato versamento delle varie imposte scaturenti dalla dichiarazione regolarmente prodotta dallo stesso contribuente (Cassazione 9218/2018, 1711/2018).
Se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto tale condizione, né del resto a siffatte incertezze può ricondursi l’adozione da parte dell’Amministrazione finanziaria del provvedimento di sgravio parziale della cartella di pagamento, con riduzione della pretesa impositiva originariamente iscritta a ruolo (Cassazione 25294/2017).

L’eccezione: i redditi a tassazione separata
Per quanto concerne la specifica ipotesi dei redditi soggetti a tassazione separata, però, l’articolo 1, comma 412, della Legge 311/2004 stabilisce che, in esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della Legge 212/2000, l’ agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, relativamente, appunto, ai redditi soggetti a tassazione separata.
Con la sentenza odierna, la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ipotesi di controlli automatizzati per redditi soggetti a tassazione separata, l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, altrimenti il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo (Cassazione 18398/2018), e ciò a prescindere dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cassazione 11000/2014; 12927/2016): trattasi, infatti, di ipotesi nelle quali l’imposta non è autoliquidata dal contribuente medesimo, sicché la preventiva comunicazione diventa elemento indispensabile per la quantificazione del debito d’imposta.
Peraltro, la stessa agenzia delle Entrate, con la circolare 30/E del 2005, ha espressamente ribadito la necessità dell’invio della comunicazione preventiva al contribuente.

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