Bolla doganale, Corte europea «morbida» sui requisiti formali
La prassi dell'amministrazione finanziaria, e talvolta anche della giurisprudenza nazionale, sono piuttosto rigide circa la possibilità di poter detrarre l'Iva in un'operazione d'acquisto, in presenza di irregolarità formali.
Fa però da contraltare la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, di cui si può richiamare la sentenza relativa alla causa C–284/11 (“Ems”), al cui punto 71 è stabilito che: «In linea di principio la detrazione dell'Iva a monte dev'essere accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi. La soluzione può essere diversa se la violazione di tali requisiti formali abbia l'effetto d'impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali».
Nella sentenza relativa alla causa C–280/10 (“Kopalnia”) è stato poi precisato che: «Sebbene una fattura assolva certamente un compito documentale importante, in quanto può contenere dati verificabili, vi sono circostanze in cui i dati possono essere validamente verificati con altri mezzi diversi dalla fattura e in cui l'esigenza di disporre di una fattura conforme in ogni punto alle disposizioni della direttiva 2006/12 sarebbe tale da mettere in discussione il diritto a detrazione di un soggetto passivo».
Con riguardo all'obbligo specifico d'indicare in fattura i soggetti coinvolti nell'operazione, è possibile fare riferimento alla sentenza relativa alla causa C–324/11 (“Gábor Tóth”). In questo caso, si trattava di un contribuente che aveva esercitato il diritto alla detrazione sulla base di fatture emesse da un soggetto passivo che non si era registrato ai fini Iva e che, pertanto, non aveva a disposizione alcun numero di partita Iva personale. L'amministrazione aveva quindi disconosciuto tale esercizio del diritto (e dunque il diritto stesso). I giudici della Corte di giustizia hanno stabilito che questo comportamento amministrativo è contrario ai principi comunitari. L'impostazione è stata anche confermata nella sentenza relativa alla causa C–273/11 (“Mecsek–Gabona”).
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